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Provedadori a l'armar

CAXA DE L’ARSENAL

La magistratura dei Provedadori a l'armar, indicata inizialmente nei documenti pubblici anche come Signori sora l'armar, venne provvisoriamente istituita nel corso del 1489 (Parte del 4 dicembre, registro XIII Senato Terra, c.139) ed in seguito non più rieletta. Venne reintrodotta nell’ordinamento nel corso del 1497 ma solo con Parte dell'8 aprile 1522 (registro XX Senato Mar, c.91) ne venne finalmente dichiarata la sua stabile rielezione, senza necessità di formali riconferme alle periodiche scadenze.

Assunto il carattere di organo permanente, l’ufficio era costituito inizialmente da due nobili, coadiuvati saltuariamente nelle loro funzioni anche da alcuni Esecutori. Agli inizi del XVI secolo, il Consejo dei Diese (dal corpo del quale i Provedadori vennero inizialmente eletti fino a quando il Senato non ne assorbì la competenza) intervenne con un decreto per aumentarne il numero a tre. A partire dal 1705, allo scopo di avere un aiuto maggiore nel disbrigo delle loro mansioni, i Provedadori ebbero assegnato un nuovo collega il quale, come da consuetudine, ebbe il titolo di Aggiunto ai Provedadori a l'armar.


Grazie al grande prestigio di cui godeva la carica, conseguenza dell’importanza del supremo Tribunale politico da cui venivano inizialmente scelti, ben presto i Provedadori assorbirono completamente le funzioni del più antico ufficio dei Deputadi a le galere (componente di quel Colegio ai condanadi del quale viene fatta menzione nella Parte portata all’attenzione del Senato il 15 febbraio 1542 e che non venendo mai ufficialmente abolito, continuò ad essere eletto e a riunirsi assieme ai Provedadori, formando così un Collegietto, avente tra l’altro alcuni particolari compiti riguardo l’organizzazione degli equipaggi sforzati delle galee (formati cioè interamente da condannati al remo).

In generale le incombenze dei Provedadori riguardavano la scrupolosa sovrintendenza sullo stato di manutenzione delle navi che formavano le squadre dell'armata di mare; la responsabilità sul personale servente in marina sia che esso fosse buonavoglia (marinai liberi) o sforzato; sugli Admiragli, sui Sopracomiti, sui Comiti, gli Scrivani, i Nocchieri. Competeva a questa magistratura anche la sorveglianza sulla schola dei marinai che aveva la sua sede in un edificio posto accanto alla chiesa di San Nicolò de Castelo (entrambi demoliti in epoca napoleonica) ed accoglieva i vecchi marinai che si erano distinti al servizio della Repubblica.

La giurisdizione della magistratura, di concerto ancora con i Deputadi a le galere e più tardi anche con i Provedadori a le galee dei condanadi, comprendeva soprattutto la regolamentazione del servizio di voga degli sforzati, la buona qualità del vestiario che veniva loro fornito, l'efficienza delle artiglierie, delle munizioni e di ogni altra arma che fosse imbarcata.

I Provedadori avevano anche facoltà di designare gli Ufficiali dell'armo delle navi e delle galee, con esclusione però di qualunque ingerenza sulla nomina dei Governadori e dei Nobili de le navi, gelosissima prerogativa del Mazor Consejo.

Essi dovevano anche interessarsi affinché fosse raccolta e ben conservata, dopo il disarmo dei navigli pubblici per vetustà, gli armizi (vale a dire l'insieme delle sartie, delle gomene e delle altre cime di bordo) affinchè la preziosa canapa non andasse dispersa oppure si guastasse.

Avevano anche facoltà di poter giudicare sommariamente nelle cause per liti che insorgessero fra Ufficiali e i galeotti buonavoglia, oppure tra i primi ed i galeotti sforzati.


L'ufficio, come si è visto, essendo designato inizialmente dal Consejo dei Diese, fu ammesso a partecipare ai lavori del Senato (naturalmente qualora i suoi membri non fossero già senatori) a partire dal 1° marzo 1519 (Capitolare del Pregadi I,3,14), dove ebbe concessa la facoltà di por Parte (proporre nuove leggi) ma limitatamente alle materie di sua competenza.

Stimata però la partecipazione dei Provedadori ai lavori del Senato di grande utilità, gradatamente l’importante Consiglio ne assunse anche la competenza sull’elezione (libro ROAN II), riconoscendo contemporaneamente all’ufficio la dignità di Magistratura Senatoria (ufficio eleggibile esclusivamente entro il numero dei senatori), riservandole il titolo di semplicemente serrata.

MAGISTRATURE

 

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