Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

conservadori et esecutori a le leggi et ordeni delli offici de rialto e san marco

(supervisori all'uniformità interpretativa delle leggi forensi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione

Il titolo di Conservadori et Esecutori a le Leggi assegnato ai membri di questa magistratura può, in un primo momento, far erroneamente ritenere questo ufficio dotato di importantissime competenze, destinato a fungere da vigile e rigido applicatore dell'immensa mole di produzione normativa dei Consigli politici veneziani.

In realtà questa somma di attribuzioni formava invece la competenza della magistratura degli Avogadori de Comun, dalla quale arrivò infatti la stragrande maggioranza dei decreti che imponevano la stretta osservanza ed applicazione delle leggi dello Stato.

I Conservatori, come in seguito la consuetudine prese ad indicare stabilmente i componenti della magistratura, furono istituiti per la prima volta nel 1533 in seguito ad un decreto del Maggior Consiglio il quale volle così creare un'ufficio che periodicamente rivedesse il consistente numero di leggi e di regolamenti che continuamente venivano emanti, in modo da segnalare prontamente tutti gli abusi che sorgessero nei tribunali per ignoranza, dimenticanza o frode delle stesse.

A partire dal 1553 questa carica divenne di esclusiva competenza del Senato, il quale ogni anno provvedeva a rinnovarla designando tre nobili con il nuovo titolo di Conservadori ed Easecutori a le Leggi et Ordeni delli Uffici di San Marco e di Rialto; inoltre, forse perchè innalzati alla nuova dignità senatoria, venne stabilito che in mancanza di uno dei tre Consiglieri Inferiori, uno di questi magistrati poteva essere chiamato ad intervenire con funzioni di supplente.

 


Competenze.

I Conservatori si riunivano normalmente tre giorni alla settimana e tra le competenze che entrarono a far parte delle responsabilità di quest'ufficio, si segnalano le seguenti :

v      dovevano sovrintendere all'applicazione delle leggi forensi, regolatrici dello stile giudicante nei tribunali di prima istanza, emanate dal Maggior Consiglio, e trovando qualcuno in difetto, avevano potere inappellabile di annullare o revocare gli atti incriminati procedendo con inquisizioni, denunce e querele.

Essi tuttavia non si dovevano ritenere esecutori delle cose giudicate, competenza questa degli Avogadori de Comun e dei Capi dei vari consigli deliberativi.

v      erano giudici arbitrali nelle liti fra parenti, contribuendo così a sollevare da queste inezie l'attività dei tribunali civili, con forza d'inappellabilità per le sentenze così raggiunte;

v      con decreto del 1569, i Conservatori ebbero delegate alcune procedeure solenni  nella lettura dei testamenti, con la facoltà di determinare le tariffe di spesa dei Notai.

v      Nel 1586 il Maggior Consiglio stabilì che, per evitare il pericolo che questa magistratura desse esecuzione alle leggi della Repubblica in modo non conforme allo spirito delle stesse, tutti i decreti dovevano sempre essere eseguite alla lettera, restando assolutamente escluso che l'ufficio potesse arrogarsi interpretazioni autentiche che corressero il rischio di alterare lo spirito delle disposizioni.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano"  pag.163 e pag.165\170

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 4, pag.19

SANDI "Principi di storia..."    P.3^, vol.2, pag.546 segg.

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VIII, pag.239

 

 torna suso  

va indrìo