Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

provedadori sora le fortezze publiche

(provveditori alle fortezze di proprietà dello stato)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori sora le Fortezze publiche venne istituita, come d'uso provvisoriamente, con una Parte del Senato il 24 settembre 1542, affinchè contribuisse ad alleviare una parte dell'enorme mole di lavoro che già impegnavano, appunto in materia di fortezze, i Savi Grandi della Consulta.

Definitivamente stabilizzata la carica con Parte del 6 luglio 1551, col medesimo decreto venne stabilito che l'ufficio fosse costituito da due Provveditori, i quali potevano essere tolti da qualsiasi magistratura, ad esclusione però di coloro che fossero impegnati in Pien Collegio; la carica non poteva essere rifiutata e la sua durata venne fissata in dodici mesi con l'usuale contumacia pari alla durata dell'ufficio stesso.

 


Competenze.

I Provveditori avevano il permesso di scrivere e ricevere lettere, quando riguardanti strettamente la materia loro assegnata, in nome e per conto della Signoria; avevano riconosciuta la facoltà di por ballotta (votare) in Senato quando le deliberazioni trattavano come oggetto le fortezze pubbliche.

Avevano anche la facoltà di poter presentare le loro opinioni in Senato, fatto salvo il preavviso col quale dovevano informare i Savi del Collegio, ma con il diritto di portare ugualmente le loro proposte in Senato anche se il parere dei Savi fosse stato negativo.

Il loro compito principale era dunque quello di provvedere alla rapida esecuzione di tutte le deliberazioni assunte in materia di fortezze e fortificazioni da parte di qualsiasi consiglio dello Stato; avevano per questo l'obbligo di sedere in Pien Collegio quando questo concedeva udienza a Rettori, Capitani, Provveditori e Castellani di ritorno dalle colonie, per informarsi sullo stato della fortezza, da dove questi rappresentanti provenivano, e degli eventuali lavori occorrenti al mantenimento in efficienza.

Nel 1551 un decreto stabilì che, per ovviare alla contemporanea scadenza dalla carica dei due Provveditori, l'eletto con meno voti esercitasse il suo ufficio per soli sei mesi, in modo che sempre un Provveditore anziano istruisse convenientemente il meno esperto, che subentrava, negli affari dell'ufficio.

Nel 1579 il Maggior Consiglio intervenne in materia elevando il numero dei Provveditori da due a tre, mentre ancora nel 1585 il medesimo Consiglio stabilì che i Provveditori potessero lasciare il loro incarico solo se tolti per elezioni ad uffici di Ambasciatori, Provveditori Generali o membri del Pien Collegio.

Va ricordato inoltre che, in materia di fortezze e con particolare riguardo rispetto alla tutela del segreto militare, conservò sempre qualche ingerenza anche il Consiglio dei Dieci e proprio per questo un'apposita commissione composta di tre Savi del Collegio (un membro per ciascuna mano) ebbe il compito di mantenere i collegamenti tra l'organo tecnico‑amministrativo ed il supremo tribunale politico dello Stato.

In generale comunque la globale supervisione in materia di fortezze competeva al Pien Collegio, cui spettava assumere tutte le informazioni, elaborare i progetti, esaminare pareri e stabilire consultazioni con gli esperti in materia; in seguito la bozza di legge passava poi al Senato per la sua approvazione e quindi trasmessa ai Provveditori per la sua esecuzione materiale.

Nel 1686, il Senato decretò l'obbligo per i Provveditori di non potersi assentare da Venezia durante la carica; tuttavia con altra legge del 1695 sempre il Senato, rivedendo parzialmente la normativa precedente, stabilì l'obbligo della sua licenza perchè i Provveditori potessero lasciare temporaneamente Venezia durante la carica.

I principali settori d'attività dei Provveditori, si potevano riassumere principalmente in quattro divisioni:

v      il "settore amministrativo": certamente il più importante, del quale anche la stessa Serenissima Signoria ne conosceva la peculiarità, tanto che prima e dopo l'istituzione di questa magistratura, intervenne più volte a sollecitare la vigilanza degli organi competenti affinchè il soldo delle fortificazioni non fosse distratto. Va però ricordato che i contributi pubblici venivano erogati esclusivamente per la manutenzione di quelle fortezze comprese negli elenchi e nei programmi della Repubblica, non un soldo veniva assegnato a quelle città che provvedevano a fortificarsi senza che lo stato ne avesse decretato l'alto valore strategico.

v      Il "settore logistico": tutto il materiale necessario alla costruzione ed alla manutenzione delle fortezze collocate sia in Terra Ferma che in Levante (legname lavorato: travi, tavole; prodotti in ferro: chiodi, verghe; prodotti da fornace: laterizi, calce, tegole) veniva costosamente spedito direttamente da Venezia ed assegnato a quelle colonie che ne facessero debita e motivata richiesta.

v      Il "settore manutentivo": questa parte degli incarichi dei Provveditori assunse una qualche importanza quando questi ebbero assegnata la delega su talune mansioni operative; lentamente venne a ricadere sotto la loro competenza la cura della costruzione e manutenzione di caserme e quartieri, nonchè di opere fortificate di prima categoria quali baluardi, cortine, cavalieri, stalle, mulini, granai, cisterne per l'acqua potabile.

v      la "gestione del personale": i Provveditori venivano contattati dagli architetti desiderosi di servire la Repubblica, oppure inoltravano reclami o suppliche ricevute da quelli già in servizio agli organi immediatamente superiori; essi avevano inoltre l'autorità di assumere decisioni, su delega del Consiglio dei Dieci, in merito a questioni inerenti la disciplina del personale impiegato.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

A.S.V. "Cartografia, disegni, miniature..." pag.90

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo V, pag.266 segg.

MARCHESI "Fortezze veneziane" pag.

BESTA "Il Senato veneziano" pag.164 e pag.165\170

 

 torna suso  

va indrìo