Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

provedadori sora i beni comunali

(provveditori ai beni demaniali concessi in usufrutto ai comuni)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

In seguito alle conquiste territoriali effettuate dalla Repubblica nel corso del XV secolo, venne subito ravvisata dal Governo la pericolosa tendenza secondo cui, ogni qualvolta si dava pratica esecuzione alle procedure previste per il passaggio di proprietà dei beni demaniali, molto spesso le comunità soggette afferravano l'occasione per usurparne il possesso, dichiarando come privati i beni pubblici che invece erano stati loro concessi per lo sfruttamento dai Principi o Signori ai quali in realtà appartenevano. Beni Comunali erano per definizione del diritto pubblico veneziano, tutte quelle proprietà pubbliche che venivano godute, spesso in uso collettivo, dalle comunità di Terra Ferma e talvolta anche dell'Istria; solitamente si trattava di terreni paludosi, boschivi o pascolivi.

Imparata la lezione, subentrando al vecchio potere il Governo iniziò sistematicamente a dichiarare tutte le aree di usufrutto collettivo beni di esclusiva proprietà dello Stato, che continuavano ad essere concessi in uso precario, e dunque sempre revocabile, alle comunità interessate.

Nel 1461 intervenne in materia il Consejo dei Diese, il quale dispose una severa regolamentazione alla materia, ordinando che in tutti i territori di recente conquista fossero rispettati esclusivamente i diritti di coloro che, dichiarandosi legittimi proprietari di beni conosciuti in loco come demaniali, potessero provare tale possesso per una durata ininterrotta di almeno 30 anni.

Con lo stesso decreto i Dieci non dimenticarono di vietare tassativamente ai Comuni di poter alienare dai loro possedimenti qualsiasi bene, vendendolo od affittandolo a privati.

L'esecuzione e l'osservanza di questo importante decreto venne dapprima delegata alla magistratura degli Officiali a le Rason Vecie ma rivelatosi questo ufficio già troppo impegnato, si decise di delegare alla sovrintendenza della delicata materia l'ufficio dei Provedadori sora Camere.

Tuttavia fu presto evidente che la vastità e la complessità della materia necessitavano di un organo che seguisse appositamente tutta la problematica, senza che fosse già oberato da altri incarichi; tale considerazione fece sì che ancora il Consejo dei Diese nel 1536 provvedesse all'elezione di due nobilomeni a ciò espressamente deputati, che ebbero inizialmente il titolo di Provedadori sora usurpi de li Beni Comunali.

Iniziando ad operare con carattere del tutto provvisorio, l'ufficio in seguito decadde, per venire quindi nuovamente rinnovato, sempre a cura del Consejo dei Diese, nel 1538 e ancora nel 1542.

A rendere perpetua la rielezione di questa importante magistratura ci penserà alfine il Senato che, intervenendo direttamente nella competenza elettiva dei Provveditori, con Parte del 17 ottobre 1574, decretò l'elezione di tre nobili col titolo di Provedadori sora li Beni Comunali, organo ora dipendente dal Senato (non più del Consejo dei Diese) e con ampia responsabilità di gestione sull'intera materia.

La durata in carica venne fissata in un anno, mentre vennero esclusi dalla possibilità di candidarsi tutti coloro che vantassero la proprietà di terreni confinanti con beni pubblici o che avessero anche semplicemente interessi diretti od indiretti sugli stessi.

Da questo momento uno dei Provveditori assunse anche il titolo di Inquisitore, con competenza sia di formare processo contro i casi di usurpo potendo per questo utilizzare il rito del Senato, sia la possibilità di gestire direttamente la vendita ai privati di tutti quei dei beni comunali che fossero stati ritenuti superflui.

 


Competenze.

Quale compito principale, i Provveditori dovevano redigere e conservare con diligenza gli speciali registri che contenevano il catasto aggiornato dei terreni demaniali, avendo facoltà di concedere e di rinnovare i permessi di usufrutto, dovevano adoperarsi attivamente per impedire usurpi ed alienazioni, avevano competenza di giudicare in prima istanza le controversie che insorgessero tra i Comuni ed il Fisco; dal 1757 ebbero pure l'incombenza di abilitare i pubblici periti agrimensori.

Da accennare, nel quadro dei provvedimenti presi direttamente dal Senato in materia di beni comunali, una legge del 1646, nella quale le proprietà pubbliche vennero classificate in due categorie, ambedue interessate alla vendita dei terreni in beneficio all'Erario:

v      i beni pubblici riconosciuti alienati da privati,

v      i beni pubblici classificati superflui ai Comuni.

Entrambe le categorie di beni, una volta acquistati dai privati, rimanevano comunque sottoposti alla legge che stabiliva come anche questi terreni erano da intendersi sottoposti alle medesime gravezze che normalmente venivano applicate sui beni dei privati cittadini, non potendo comunque essere invocata alcuna esenzione in memoria del precedente status di bene pubblico.

In tutte le cause civili o penali, trattate anche da altre magistrature, in cui l'oggetto del dibattito fosse stato la disposizione di beni comunali, era d'obbligo che intervenissero sempre gli Avvocati dello Stato detti Fiscali della Signoria, pena l'invalidità della sentenza così raggiunta.

Le richieste d'appello contro le sentenze emesse da questa magistratura venivano giudicate in ultima istanza dal Collegio dei XX Savi del corpo del Senato.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato veneziano" pag.165\170

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 2, pag.257

SANDI "Principi di Storia..." P.III^, vol.II, pag.504

ASV "Cartografia, disegni, miniature..." pag.112

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VIII, pag.251

 

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