Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

provedadori sora i lochi inculti del dominio nostro e sora l'acquadazion dei terreni che ne avessero bisogno

(provveditori ai terreni lasciti incolti nello Stato e al prosciugamento di quelli che ne avessero bisogno)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori Sora i Lochi Inculti del Dominio Nostro e Sora l'Acquadazion dei Terreni che ne avessero Bisogno, venne istituita, come di consueto in via inizialmente provvisoria, nel corso dell'anno 1545.

Solo a partire dal 1556 il Senato decretò la perpetua rielezione dell'ufficio, anche se talune fonti preferiscono indicare che la definitiva stabilizzazione della magistratura si avvenuta  non prima del 1586.

 


Competenze.

Con una Parte di poco successiva a quella del 1556, che stabilizzò l'elezione di questa magistratura, il Senato stabilì quali fossero i criteri generali che dovevano essere osservati in occasione della costruzione di opere di bonifica, il cui insieme di lavori da intraprendere (scolatori, canali, ponti canali, chiuse, ecc.) veniva detto Retratto.

Il principio amministrativo fondamentale a cui si dovevano attenere i Provveditori, era quello secondo il quale la spesa da sostenersi per la bonifica doveva essere sopportata interamente dai proprietari delle terre interessate dal beneficio del Retratto che si andava a costruire, escluse le opere di maggior mole, per le quali poteva concorrere anche lo Stato.

Il protagonista essenziale della bonifica era dunque il Consorzio che si costituiva tra i proprietari terrieri in maniera spontanea, ovvero per ordine dei Provveditori che nelle opere di bonifica a loro proposte dovevano ravvisarne la pubblica utilità.

La forma più comune di intervento per la bonifica degli acquitrini, quindi, era il ricorso all'iniziativa privata, la quale assumeva in concessione dallo Stato la realizzazione del Retratto progettato dai Provveditori, i quali poi riscuotevano per la durata di dieci anni la tassa detta del campatico, che gravava sulle terre interessate alla bonifica e con i proventi del quale si rimborsavano gli appaltatori privati delle spese sostenute.

Alla successiva manutenzione delle opere di bonifica, si faceva invece fronte con la riscossione della tassa detta campadeghetto, imposta a tutti i consorziati.

A questo proposito, ancora la Parte del 5 dicembre 1556 informa minuziosamente sulle modalità necessarie affinchè i Provveditori potessero rilasciare i necessari permessi per l'avvio della bonifica; di seguito se ne riporta un breve estratto che potrà far comprendere meglio il particolare sviluppo normativo esistente all'epoca raggiunto dalla legislazione della Repubblica nei rapporti tra pubblico e privato. Non è certo cosa da poco, in un'epoca storica in cui si era soliti considerare il sovrano come il padrone assoluto dello Stato, politico ma anche materiale (terre, boschi, fiumi):

" Il Conduttor, ovver consorti che vorrà far retratto di sorte alcuna con   scoladori o ponti canali, debbono piantar le mire per tutto dove   vorranno passare con il suo scolador, et far un disegno del loco che   vorranno ritrar, et dei scoladori, fin dove vorranno dar esito alle   acque sue, appresentarlo alli Provveditori Nostri Sopra li Beni Inculti,   li quali debbono mandar sopra loco a spese di essi conduttori dui periti   et che essi Provveditori parerà, li quali venendo per esse relationi che   il retratto potesse portar quattro volte più utile del danno che potesse   fare ad altri, possano tutti e tre d'accordo uniti e non altrimenti concederli licentia, con le condizioni infrascritte ".

Per la particolare forma giuridica che rivestivano, i Consorzi di Retratto, rappresentarono sicuramente quanto di più avanzato sia mai stato creato dalla legislazione veneziana, in materia di rapporti tra il controllo pubblico e la proprietà privata. L'importanza fondamentale di alcune di quelle norme che regolavano sia la concessione in appalto delle grandi opere pubbliche che l'espropriazione effettuata per pubblica utilità a richiesta dei privati, è stata riconosciuta dal fatto che, attualmente, ambedue le materie sono regolate con disposizioni in larga parte assai simili a quelle veneziane approvate nel 1556. Basti ad esempio ricordare che il regime dei Consorzi di Retratto era regolato dal sistema del voto ponderato, per cui il voto espresso da ogni consorziato aveva un valore che era commisurato all'estensione delle terre possedute. Abolito tale principio da Napoleone in nome dell'eguaglianza, venne tosto ripreso dopo la sua caduta ed ancora oggi è così regolamentato.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato veneziano" pag.162 e pag.165/170

CACCIAVILLANI "Le leggi veneziane..." pag.126 segg.

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 2, pag.260

SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.162

A.S.V. "Cartografia, disegni, miniature..." pag.108

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VII, pag.332 - tomo VIII, pag.251

 

 

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