Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

provedadori sora feudi

(provveditori ai feudi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La Parte approvata il giorno 13 dicembre 1586 affidò, per la prima volta, tutta la complessa materia relativa a feudi e feudatari, forma di amministrazione del territorio in quel tempo molto diffusa nella Patria del Friuli (attuale regione Friuli Venezia Giulia), alla magistratura dei Provedadori sora Camere, che si trovò aggravata della nuova incombenza senza che, peraltro, si fosse prima verificato se la stessa avesse potuto effettivamente sopportare questo nuovo carico di lavoro.

L'anno seguente infatti, si verificava l'impossibilità per i Provedadori di poter impegnarsi con la dovuta attenzione sulla competenza assegnata, fatto che indusse il Governo ad intervenire nuovamente, ma questa volta saviamente ricorrendo all'istituzione di una magistratura specificamente a ciò dedicata: ne seguì l'elezione di tre Provedadori sora Feudi.

Inizialmente composta da tre magistrati, il loro numero crebbe nel corso degli anni, passando da tre poi quattro ed infine cinque membri, ciò fino al 1667, quando venne stabilito il ritorno al nucleo originario di tre.

 


Competenze.

Dovendo misurarsi quotidianamente con i feudatari, ai quali questi Provedadori imponevano direttamente ed in prima persona le decisioni assunte dal Governo, del tutto eccezionalmente essi ricevevano l'investitura del loro incarico direttamente dalle mani della Signoria (acquisendone così la stessa dignità) anziché, come la consuetudine indicava, dai Rettori veneziani locali.

Inizialmente la competenza loro assegnata prevedeva di rivedere in modo sistematico ogni titolo di cui si vantassero i feudatari giusdicenti, avendo anche facoltà di verificare, qualora fosse da loro ritenuto necessario, la legittimità della fonte che aveva concesso l'investitura. La buona prova che l'ufficio diede portando a termine con generale soddisfazione questa prima revisione autorizzò la sua stabilizzazione all'interno della struttura della pubblica amministrazione, nel contempo le competenze vennero estese su tutta la giurisdizione feudale, con anche la facoltà di poter giudicare.

A partire dal 1617, a questo ufficio fu delegata la facoltà, importantissima, di poter conferire direttamente le investiture ai feudatari, restando escluse quelle relative ai beni censuari, livellari ed enfiteutici della Patria del Friuli e del Polesene de Ruigo, ambiti che si preferì rimanessero assegnati alla competenza dei Provedadori sora Camere. Pochi mesi più tardi venne delegata alla magistratura la facoltà di poter giudicare in appello tutte le sentenze emesse dai Rettori veneziani in materia di feudi.

Questo ufficio fu nominato custode del libro d'oro dei veri titolati, e proprio attraverso il costante e puntuale aggiornamento di questo registro i Provveditori furono in grado di poter effettuare in ogni momento il riscontro sui titoli nobiliari vantati dai feudatari, specie nel caso in cui detti titoli venissero conferiti da sovrani stranieri.

Nel corso del 1780 la magistratura tentò una codificazione della materia attinenti ai feudi, arrivando a dare alle stampe un volume intitolato Codice Feudale, corposa normativa che venne redatta interamente a cura di questo ufficio.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.889

BESTA "Il Senato veneziano" pag.162 e pag.165\170

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 5, pag.

A.S.V. "Cartografia, disegni, miniature..." pag.115

  

 torna suso  

va indrìo