Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

provedadori in zecha

(provveditori alla zecca di stato)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori in Zecha venne istituita nel 1522 da un decreto del Consejo dei Diese, il quale intese così dare all'importante istituzione pubblica, la Zecca dello Stato, una presidenza al tempo stesso competente e politicamente autorevole.

Eletto inizialmente un solo membro, portati a due nel corso del 1562 e finalmente a tre nel 1572, i Provveditori vennero designati direttamente dal Consejo dei Diese fino alla sua riforma attuata nel 1582 che, tra l'altro, assegnò al Senato la competenza sulla materia finanziaria, e quindi anche la designazione dei Provveditori.

A sua volta il Senato delegò gli appelli che giungevano contro le sentenze di questo ufficio ad un Colegio composto da quindici membri che, con la partecipazione dei Provveditori, emetteva sentenze inappellabili sulle liti riguardanti le affrancazioni.

 


Competenze.

Inizialmente la competenza dei Provveditori fu limitata alla sovrintendenza sulla puntuale registrazione delle quantità in oro che venivano depositate presso la Zecca da privati che desiderassero vendere; il nobile metallo veniva poi fuso ed utilizzato per battere i famosi ed apprezzati zecchini.

Successivamente essi ebbero assegnato l'obbligo di sorvegliare che la lavorazione degli argenti dorati avvenisse esclusivamente all'interno delle officine della Zecca, dovendo anche presiedere personalmente alle varie fasi della raffinazione.

Quando, come già si è visto, nel 1572 il numero dei membri dell'ufficio venne portato a tre, il Consejo dei Diese ordinò che a rotazione due Provveditori governassero la Zecca, mentre il terzo si interessasse alla riscossione dei dazi pertinenti alla movimentazione dei metalli preziosi.

Nel 1577, in seguito all'elezione dell'ufficio dei Provedadori a l'Afrancazion, a questi Provveditori venne delegata la facoltà di giudicare in prima istanza sulle controversie che sorgessero tra i privati a causa delle vendite ed alle obbligazioni fatte in Zecca; la loro sentenza venne resa inappellabile, se tutti assieme concordi, diversamente il giudizio in appello veniva assegnato all'ultima terna di Capi dei Diese usciti di carica (appena scaduti).

Nel 1581, si dispose che i Provveditori avessero il diritto di intervenire alle riduzioni ordinarie della Consulta dei Savi qual'ora in questa sede si volessero assumere decisioni riguardanti l'impiego del denaro depositato in Zecca.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato veneziano" pag.161 e pag.165\170

SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.837 

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 10, pag.395 segg.

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VI, pag. 305

   

 torna suso  

va indrìo