organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Pien Colegio

COMPETENZE ISTITUZIONALI

 

la funzione preconsultiva.

la funzione legislativa.

la funzione giudiziaria.

la funzione esecutiva.

la funzione di polizia comunale.

le attribuzioni sulle procedure d'urgenza.

le attribuzioni sulle sospensioni.

le funzioni di rappresentanza.

la cura del rapporto con la Chiesa di Roma.

 

La funzione preconsultiva.

Fra le sue numerose attribuzioni, esaminare preventivamente l'aspetto tecnico e politico di ogni affare che poi si sarebbe dovuto dibattere in Senato costituiva indubbiamente l'impegno principale del Pien Colegio.

L'istruzione preliminare di un determinato affare iniziava normalmente a cura della Mano di Savi competente, che poi rimetteva le sue conclusioni alla decisione finale del Pien Colegio. Poteva però accadere che il Pien Colegio decidesse di avocare a sè la disamina fin dagli esordi oppure che, accortasi della rilevanza della materia, fosse la stessa Mano a scegliere di portare subito all'attenzione del plenum la questione.

I Savi preferivano infatti confrontare le opinioni prima entro la Consulta e poi in Pien Colegio, piuttosto che arrivare in Senato sapendo di avere ostile una minoranza dei componenti delle altre Mani. La discussione all'interno del Pien Colegio aveva lo scopo di comporre, per quanto possibile, eventuali diversità di opinione ma se queste non si potevano conciliare, nulla vietava ai Savi dissenzienti di portare direttamente in Senato le loro opinioni contrarie, con il pericolo però, in caso non fossero ragioni ben fondate, di essere sospettati di coltivare interessi faziosi.

Pena la nullità degli atti, perché il Senato potesse validamente deliberare era necessario che fossero rispettate delle procedure preliminari. La prima prevedeva che la Parte fosse stata ufficialmente notificata alla Signoria prima della presentazione alla discussione dei senatori; la seconda che il Pien Colegio avesse espresso il suo parere favorevole sulla Parte. L'esistenza dell'accordo era richiesto specialmente quando l'argomento riguardava la dispensa all'assunzione di una Reggenza e per le elezioni di condottieri ed altre importanti cariche militari nell'esercito.

L'attività preconsultiva svolta dal Pien Colegio, così importante per il Senato che ad essa infatti totalmente si raccomandava, divenne ben presto la via ordinaria attraverso cui gli affari giungevano in Consiglio per la loro discussione finale. Come diretta conseguenza il diritto di por Parte, in verità concesso anche a talune magistrature di rango inferiore limitatamente all'ambito delle loro competenze, divenne per consuetudine una prerogativa esercitata in esclusiva dai Savi della Consulta e dai Consiglieri ducali.

 

La funzione legislativa.

Di limitata importanza era invece la funzione legislativa, poiché assai limitato il novero delle materie nelle quali il Pien Colegio poteva disporre in maniera definitiva. Una Parte approvata dal Maggior Consiglio nel 1441, ad esempio, proibì assolutamente al Pien Colegio di assumere provvedimenti che per loro natura apportassero un aggravio alle casse dello Stato, se non limitate alla cifra, davvero modesta, di 25 ducati.

Al Pien Colegio era inoltre vietato di far accrescere l’ammontare di spese già deliberate dal Senato per il ricevimento di Signori stranieri. Di sua autorità esso poteva procedere con l'elezione di qualche ufficio subalterno che però non comportasse stipendi o altre spese a carico dell'Erario.

 

La funzione giudiziaria.

Limitate erano anche le funzioni a carattere giudiziario che erano assegnate alla competenza del Pien Colegio, al quale era affidato il giudizio su:

  • controversie tra beneficiati, (a chi spettasse il possesso del beneficio ed a chi viceversa doveva essere revocato);

  • controversie che sui privilegi concessi a città e luoghi sudditi (esclusi quelli detti di prima dedizione, per i quali il foro competente erano i tre Capi del Consejo dei Diese);

  • unito ad altri organi giudiziari della Repubblica, la risoluzione di controversie nell'amministrazione finanziaria (dazi e loro appalti, liti fra gabellieri e tra questi e lo Stato).

La funzione esecutiva.

Riunita Consulta e Signoria a formare il Pien Colegio, posto com'era al vertice dell'azione esecutiva, al nuovo organo spettò dare quotidiano impulso alla macchina burocratica dello Stato, concretamente provvedendovi affinché tutta l’organizzazione dello Stato lavorasse speditamente sotto il suo coordinamento.

In questo settore il Pien Colegio poteva vantare anche alcune prerogative nei confronti dello stesso Senato, tra le quali la più rilevante era certamente quella di poter convocare i senatori in ogni momento, senza dover attendere la successiva riduzione, che generalmente veniva programmata senza che fosse vincolante il beneplacito del Pien Colegio.

A far data dal 1420, al Pien Colegio venne assegnata la competenza di dare effetto alle pubbliche lettere ducali ed ai decreti emessi dal Senato, facoltà che in seguito venne assorbita dalla magistratura senatoria degli Esecutori alle deliberazioni del Senato.

 

La funzione di polizia comunale.

All'espletamento di alcune particolari funzioni di polizia comunale il Pien Colegio vi provvedeva attraverso l'emanazione di provvedimenti urgenti per, ad esempio, salvaguardare l'igiene pubblica, disciplinare la raccolta della spazzatura oppure disporre l'escavo dei rii (canali interni) della città.

In altre occasioni, trovandosi a dover affrontare problemi relativi a materie per le quali esso reputava necessario raccogliere le opinioni delle magistrature direttamente interessate alla loro amministrazione, oppure appoggiare i colleghi con tutto il proprio peso politico, il Pien Colegio si univa a loro dando vita ad ulteriori Colegi:

  • aggiunto al Magistrato alle Beccarie, formava il Colegio a le Beccarie,

  • aggiunto ai Provedadori sora Olii, formava il Colegio agli Olii,

  • aggiunto ai Savi a le Aque, formava il Colegio a le Aque,

  • aggiunto al Magistrato a le Legne, formava il Colegio a le Legne,

  • aggiunto ai Provedadori al Sal, formava il Colegio al Sal,

  • spesso, infine, si riuniva assieme al Colegio a la Milizia da Mar.

Le attribuzioni sulle procedure d'urgenza.

Questa importante attribuzione consentiva al Pien Colegio di provvedere, quando particolari circostanze di necessità ed urgenza lo imponessero, ad emanare decreti d'urgenza.

I decreti dovevano essere in seguito sottoposti al vaglio del Senato per la loro formale approvazione, e ciò doveva avvenire nella prima riduzione utile.

Grazie all'estrema prudenza adottata dai Savi nell'uso di uno strumento così delicato, in tutti i casi nei quali venne utilizzato non mancò mai il laudo (l'approvazione) del Senato.

 

Le attribuzioni sulle sospensioni.

Nel caso in cui ne ravvisasse gli estremi, era consentito al Pien Colegio di procedere autonomamente alla sospensione dell'efficacia delle Parti approvate dal Senato. Il provvedimento doveva essere sottoposto alla discussione nella prima riduzione utile del Consiglio, il quale a sua volta si pronunciava in via definitiva.

Tuttavia, allo scopo di evitare pericolosi abusi, una Parte del 1498 addossò al Pien Colegio il pagamento di una penale nel caso in cui il Senato avesse successivamente ravvisato che la sospensione imposta al decreto era avvenuta in assenza di giustificazioni probanti.

 

Le funzioni di rappresentanza.

Questa attribuzione contribuiva ad elevare ulteriormente il prestigio già grande del Pien Colegio, al quale competeva rappresentare lo Stato dando udienza ai diplomatici e rispondere loro come da istruzioni del Senato; ascoltare i Vescovi sugli affari temporali delle diocesi, ricevere i religiosi che per la necessità dell'organizzazione ecclesiastica entravano nel territorio della Repubblica.

 

La cura del rapporto con la Chiesa di Roma.

Questo particolare ambito degli affari pubblici, ritenuto molto importante ed assai delicato, era delegato alla competenza del Pien Colegio, composto da uomini esperti e provati al maneggio della cosa pubblica, con piena autorità di decisione.

Chiamata nel linguaggio tecnico vedere e licenziare le carte provenienti dai luoghi stranieri, oltre a rappresentare la concreta forma di controllo su tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, tale facoltà permise lo sviluppo della forma giuridica al modo in cui venivano ribaditi diritti della Repubblica, in quanto Stato sovrano, nei confronti della Santa Sede.

Alla maturazione delle decisioni concorrevano le direttive impartite dalle Parti approvate dal Senato, dal Consejo dei Diese e dal Mazor Consejo. Frequente era anche il ricorso al parere, in materia di diritto internazionale, dei Consultori in Jure.

 


 

 torna suso  

<< va indrìo