organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consulta dei Savi

del Senato

 SAVI AGLI ORDINI DELLA NAVIGAZIONE

 

Savi agli ordini della navigazione.

le competenze.

 

Savi agli Ordini della Navigazione.

La Mano dei Savi agli Ordini della Navigazione, deve il suo titolo al fatto che le competenze ad essa delegate riguardavano la materia della navigazione, l’armamento delle navi (sia da guerra che commerciali), la vigilanza e regolamentazione delle ciurme e degli ufficiali di marina, la partecipazione alla direzione dei lavori dell’Arsenal, la cura nella manutenzione e l'efficienza degli scali marittimi in levante.

A differenza del grande prestigio di cui invece godevano le altre due Mani della Consulta, il fatto che le ampie competenze non furono mai accompagnate da una sostanziale delega esecutiva, limitava grandemente l'autonomia operativa di questo Saviato che infatti veniva considerato un incarico di poca importanza. Proprio per questo motivo i candidati a comporre la Mano venivano tolti al di fuori del corpo del Senato e l'età legale prevista per l'ammissione era incredibilmente bassa: 25 anni.

L'ammissione ufficiale ai lavori del Senato venne decretata nel 1442, anche se già a partire dal 1403 pare che fosse richiesta anche la presenza della Mano affinché la Consulta si potesse radunare legalmente. I cinque Savi duravano in carica sei mesi ed alla scadenza di ogni muda ne venivano eletti alternativamente due o tre, dando così il tempo ai più anziani di istruire i nuovi arrivati.

 

Le competenze.

Può lasciare comprensibilmente perplessi il fatto che, all'interno di un sistema così sensibile al fatto che le cariche più importanti fossero, di solito, assegnate a nobilomeni che già avevano raggiunto un'esperienza ed un'età ragguardevole, trovassero posto persone tanto giovani quanto inevitabilmente inesperte nel maneggio degli affari politici.

In effetti però, come già si è detto, il potere esecutivo di questo saviato all'interno del Pien Collegio o del Senato era praticamente nullo. Per l'indubbia complessità e la vastità delle problematiche, la materia che nominalmente si voleva assegnata ai Savi agli Ordini fu invece sempre intimamente considerata dal Senato di preminente interesse nazionale, tanto che alla sua trattazione esso scelse di delegare numerose ed autorevoli magistrature senatorie, che in pratica finirono per surrogare il saviato nelle sue funzioni.

Scegliendo di non permettere l'assorbimento di questa Mano all'interno delle competenze elettive del Senato (probabilmente per il timore di alterare l'equilibrio faticosamente raggiunto con il Mazor Consejo in merito alla distribuzione delle cariche) il sistema costituzionale spinse questo sottosaviato verso la funzione di autentica palestra politica riservata a quei giovani nobilomeni che, avendo già dato bella prova di sé, attraverso questo incarico iniziavano a prendere confidenza con i complessi meccanismi dell'attività di governo. Restò comunque sempre ben definita la loro completa estraneità dal corpo del Senato, condizione che con le norme successivamente approvatesi venne meglio specificando:  

  • essendo tolti al di fuori del Senato, i Savi provenivano da magistrature di rango inferiore; con tutto ciò che questo comportava in riguardo al rispetto dovuto al cursus honorum dei senatori;

  • i Savi avevano riconosciuta la facoltà di por Parte nelle materie di loro  competenza ma, a differenza dei membri delle altre due Mani, per poter esercitare legalmente questa facoltà in Senato essi dovevano prima notificare la loro proposta alla Signoria;

  • quando in Pien Collegio facevano il ingresso i Capi del Consejo dei Diese per importanti comunicazioni, oltre ai tre Capi de la Quarantia al Criminal, anche questi Savi erano obbligati ad uscirne;

  • tutte le Parti che andavano a costituire il Capitolare dei Savi Grandi e dei Savi alla Terra Ferma erano emanate dal Mazor Consejo, in quanto organo sovrano; per quanto invece riguardava i Savi agli Ordini, le loro prerogative erano fissate direttamente dal Senato.


 

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