organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Mazor Consejo

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE "PARTI"

 

la redazione tecnica della "Parte".

la pubblica cognizione.

la discussione.

le procedure di voto.

 

La redazione tecnica della "Parte".

La redazione tecnica di una proposta di legge nella forma tipica veneziana della Parte inizialmente fu compito esclusivo della Signoria, facoltà che le competeva in quanto al tempo l'organo preconsultivo del Mazor Consejo. Successivamente però, in seguito all'istituzione della Consulta dei Savi, la delicata prerogativa venne integralmente trasmessa a questo nuovo organo, sortito dalla fusione tra la Signoria e la Consulta: il Pien Collegio.

Strutturalmente, la Parte iniziava sempre con un proemio cui era demandato il compito di illustrare, con dovizia di particolari, per quale motivo il nuovo provvedimento fosse proposto alla generale attenzione e quali fossero le specifiche finalità per cui se ne richiedeva l'approvazione.

Seguiva quindi il dispositivo d'applicazione, che poteva constare nella formula l'anderà Parte, che di norma introduceva il testo vero e proprio della legge, stilato in modo semplice ma alquanto preciso e con notevole proprietà di linguaggio giuridico, oppure con da mò sia preso che, allocuzione che rappresentava l’urgenza con la quale il decreto doveva essere applicato.

Seguivano in coda le varie sanzioni che erano previste a carico degli inosservanti e l'indicazione delle magistrature che erano incaricate di far rispettare la Parte. A volte, con eccesso di zelo, erano finanche indicate le magistrature incaricate di vigilare l'operato degli uffici incaricati di far rispettare la legge.

 

 

La pubblica cognizione.

Norma singolarmente veneziana, la cognizione imponeva che ogni Parte da discutersi dovesse prima essere letta dal Cancellier Grando in Mazor Consejo nel suo testo integrale, e solo dopo che fosse trascorso il termine minimo di otto giorni dalla sua pubblicazione, il dibattito poteva legalmente avere inizio.

Naturalmente a tale termine era sempre possibile derogare in particolari casi di necessità ed urgenza, ma sempre era obbligatorio che la maggioranza si fosse espressa in questo senso.

 

La discussione.

Spirato il termine degli otto giorni, nel consueto silenzio generale, la Parte veniva riletta all'assemblea a cura del Cancellier Grando e subito dopo venivano cacciati di cappello tutti coloro che notoriamente vantassero interessi personali nella materia che si andava a trattare; quindi era il momento in cui il proponente saliva il pulpito ed esponeva all'assemblea le sue ragioni.

Seguiva il dibattito, amplissimo e per il quale non fu mai stabilita per legge una durata massima nè di tempo e tantomeno di oratori.

Durante i loro interventi, tenuti obbligatoriamente dal pulpito, i patrizi avevano anche la possibilità di accennare a nuove proposte, tuttavia queste non potevano però assolutamente essere poste ai voti se prima non fossero state redatte nella forma di Parte. Questa importante procedura, che impediva efficacemente i colpi di mano da parte di minoranze, inizialmente era utilizzata solo dal Mazor Consejo e solo in seguito fu adottata anche in Senato.

Come ben si comprende dunque, ciò che nel linguaggio del diritto moderno si definisce emendamento, non aveva casa nella cultura politica veneziana. Seppure le proposte di modifica al testo di una Parte in esame potevano essere liberamente avanzate, non potevano però in alcun modo intaccare la sostanza della proposta che era oggetto del dibattito. Tale rigida procedura corrispondeva però esattamente alla filosofia del diritto pubblico veneziano, dove tutte le deliberazioni presentate erano considerate a priori come necessarie ed urgenti.

Con l'applicazione costante ed automatica di questo impedimento, prima di tutto si evitava efficacemente che il dibattito generale degenerasse fino addirittura ad abbandonare l'iniziale oggetto della discussione, secondariamente veniva di fatto impedito a qualunque minoranza organizzata di praticare con qualche successo l'ostruzionismo.

 

Le procedure di voto.

Una volta che la discussione, che di norma si protraeva per molti giorni, veniva dichiarata chiusa, iniziava la procedura di votazione, codificata in modo del tutto analogo a quella prevista per le operazioni elettive, con la differenza che in questo caso invece del bossolo (urna) doppio, per il sì o per il no, veniva usato il bossolo triplice, sempre coperto, in modo che i membri del consiglio potessero esprimere il loro voto de Parte (sì), de Non (no) oppure non sincero.

Quest'ultima scelta, seppure sortisse gli stessi effetti della moderna astensione, non deve assolutamente essere intesa come basata sullo stesso principio. L'espressione del voto era, nel diritto pubblico veneziano, un dovere al quale non era possibile rinunciare; i voti non sinceri rappresentavano in questo caso una precisa richiesta di rinvio da parte di coloro che ritenevano fosse necessaria una più ponderata riflessione sulla legge proposta.

 


 

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