organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Minor Consejo o Serenissima Signoria

COMPETENZE ISTITUZIONALI

 

introduzione.

la funzione di presidenza.

la funzione legislativa.

la funzione esecutiva.

la funzione giudiziaria.

la funzione di polizia interna.

la funzione elettiva.

la funzione preconsultiva.

la funzione di politica estera.

 

Introduzione.

Senza dubbio di fondamentale importanza erano le deleghe concesse dal Mazor Consejo al Senato (governo) ed al Consejo dei Diese (sicurezza interna); tuttavia l'organo istituzionale che più di tutti era nella condizione di trovarsi al centro dei più intimi segreti della Repubblica, il vertice della piramide del potere era costituito dalla Serenissima Signoria.

Ampie ed assai variegate erano le sue attribuzioni, come d'altro canto competeva al centro propulsore e di coordinamento di tutta l’attività politica dello Stato.

 

La funzione di presidenza.

L'assidua vigilanza esercitata sul Dose, le funzioni di ufficio di presidenza di tutti i consigli della Repubblica, consentirono alla Serenissima Signoria di conservare sempre nell'organizzazione della Repubblica una posizione centrale, che peraltro serbò integralmente anche dopo la creazione del Pien Collegio.

L'ufficio di presidenza riuniva assieme ai Consiglieri Ducali anche il Doge e, dove previsto, i tre Capi della Quarantia al Criminal. L'eventuale impedimento del Capo dello Stato non toglieva validità legale alle sedute, poichè per legge prevedeva egli veniva sostituito dal Consigliere Ducale più anziano in età (con il titolo di Vicedoge).

Data l'enorme mole di lavoro, capitava spesso che la Serenissima Signoria fosse chiamata a presenziare le sedute di più consigli allo stesso tempo; in tal caso bastava che in ogni consiglio fosse presente almeno un Consigliere. Quando però aveva termine la discussione plenaria, allora  la presenza della Serenissima Signoria era necessaria nel momento in cui si passava alla fase della votazione.

In tutti i consigli, come già era previsto anche per la magistratura degli Avogadori de Comun, l'assenza della Serenissima Signoria toglieva immediatamente efficacia legale alla seduta.

 

La funzione legislativa.

La facoltà di por Parte direttamente in qualunque consiglio, rappresentò sempre una speciale prerogativa che mai venne alienata dalla competenza della Serenissima Signoria, anzi, in seguito il campo d’applicazione venne ulteriormente ampliato, includendovi anche la possibilità di poter intervenire in materie affidate a consigli straordinari.

Questa importante facoltà subì un parziale ridimensionamento solo dopo l'istituzione della Consulta dei Savi del Collegio, alla quale la Serenissima Signoria venne da questo momento obbligata a notificare preventivamente ogni proposta legislativa che avesse intenzione di sottoporre ai voti del Senato.

Ordinariamente, perché le Parti predisposte dalla Serenissima Signoria avessero validità legale occorreva che almeno quattro Consiglieri avessero espresso voto concorde, ferma restando la possibilità per il consigliere dissenziente di sottoporre e di difendere la sua opinione contraria direttamente davanti al consiglio nel quale si  il provvedimento veniva dibattuto.

Non era infatti concepibile che così autorevoli dissenzienti non potessero esprimere liberamente il loro parere. Questa particolare tutela dei pareri discordi, era una pratica applicata in alcuni importanti Consigli (Consulta dei Savi del Collegio, Consejo dei Diese, Inquisitori di Stato) e permetteva che l’opinione personale degli uomini che sedevano nei più alti Consigli dello Stato fosse sempre ampiamente garantita.

Ciò che il sistema costituzionale veneziano non tollerava in alcun modo erano le fazioni politiche organizzate, perciò la sola condizione prevista affinché l’oppositore potesse esercitare liberamente la propria contrarietà era quella di evitare ogni atteggiamento demagogico. Solo così il punto di vista non allineato veniva di buon grado accettato e, se riconosciuto fondato e pertinente, dispiegarsi a tutto vantaggio della Repubblica, al cui interesse supremo tutti dovevano tendere.

 

La funzione esecutiva.

Funzione fra le più importanti e preminenti, questo ufficio obbligava la Serenissima Signoria a controllare ed assiduamente vigilare che tutte le Parti prese dai Consigli fossero sempre prontamente eseguite dagli organi burocratici a ciò preposti.

 

La funzione giudiziaria.

Come per altri Consigli, anche la Serenissima Signoria poteva fungere in alcune particolari occasioni da vero e proprio tribunale. Presieduto dal Dose, a questo consesso erano assegnati prevalentemente i numerosi casi di conflitti di competenza che insorgevano tra le magistrature.

Non aveva inoltre alcuna importanza che le liti da esaminare avessero natura giudiziaria oppure amministrativa, una volta preso in esame il caso, la Serenissima Signoria emetteva il verdetto ed i due contendenti avevano l'obbligo inderogabile di osservare la decisione così raggiunta.

Ufficialmente la legge riservava alla Serenissima Signoria il diritto di poter avocare a sé qualunque processo, come anche di concedere la grazia oppure di porre il proprio veto sull'esecuzione di qualunque sentenza. Furono deleghe che però rimasero sempre largamente inattuate e che nei rari casi in cui si applicarono, ciò avvenne in conferenza con altri organi dello Stato.

Il formale disbrigo della funzione giudiziaria obbligava la Serenissima Signoria ad adoperarsi affinché le cause pendenti si esaurissero con sollecitudine, seguendo scrupolosamente il loro ordine d'anzianità ma anteponendo a tutte le cause dei detenuti, per umanità, si diceva allora.

 

La funzione di polizia interna.

Per quanto riguardava l'opera di vigilanza esercitata sull'apparato amministrativo e la facoltà di polizia interna dei Consigli, vi erano alcuni ambiti, precisamente delineati, nei quali la Serenissima Signoria svolgeva una più che formale ingerenza.

Su tutti, svettava sicuramente la continua vigilanza sull’operato del Capo dello Stato, prerogativa che comportava l’attuazione delle direttive imposte dal Mazor Consejo in tema di controllo antioligarchico ed antisignorile del supremo rappresentante della Repubblica.

Lo strumento attraverso il quale i Consiglieri effettuavano il loro continuo riscontro riguardo al comportamento ed agli atti politici del Dose, era naturalmente la Promissione ducale, documento fondamentale cui al solo Mazor Consejo era consentito di apporvi modifiche.

L'importanza di tale assidua vigilanza, intesa come impedimento al Dose di poter sconfinare dalle sue funzioni, venne ancor più rigorosamente regolata con una Parte del 1576, quando s’impose ai Consiglieri che ogni anno, nella prima settimana di ottobre, essi si recassero dal Dose per farsi leggere la Promissione. Con Parte del 1595 ciascun Consigliere ebbe l'obbligo di tenere con sè una copia della Promissione, in modo da poter immediatamente riscontrare eventuali mancanze del Capo dello Stato.

Era inoltre consuetudine che i Consiglieri si radunassero per esaminare, collegialmente ed ogni mese, gli atti amministrativi firmati dal Dose e ravvisando qualche irregolarità rispetto ai limiti posti dalle leggi, essi avevano l'obbligo di fargli osservare le sue mancanze ma comunque sempre senza suscitare clamori e senza rendere pubblica la questione. Solo se il Dose non uniformava prontamente il suo comportamento, i Consiglieri erano allora obbligati a placitarlo pubblicamente avanti al Mazor Consejo.

Per quel che invece riguarda la vigilanza esercitata dalla Serenissima Signoria sulla pubblica amministrazione, il suo compito primario era quello di sovrintendere al corretto funzionamento dell'apparato burocratico della capitale, imponendo l'osservanza dei rispettivi capitolari alle diverse categorie di ufficiali dello Stato e con facoltà di imporre pene a tutti quei giudici o altri responsabili di magistrature che trascurassero di attendere ai loro incarichi secondo quanto stabilito. La Serenissima Signoria vigilava inoltre che non restassero cariche vacanti o che, al contrario, magistrati legalmente scaduti rimanessero abusivamente nell'ufficio.

Per ultimo, la Serenissima Signoria aveva delegate anche importanti funzioni di polizia interna durante le riunioni dei Consigli. Tale facoltà aveva un carattere assai ampio e discrezionale all'interno del Mazor Consejo, mentre invece era molto più circoscritta all’interno del Senato.

La Serenissima Signoria vigilava inoltre che nessun nobilomo osasse entrasse armato nei Consigli. Doveva intervenire a reprimere immediatamente in città qualsiasi ingiuria o violenza che insorgesse tra i nobilomeni e della quale venisse a conoscenza. I contendenti venivano convocati a Palazzo e veniva loro imposto di pubblicamente riappacificarsi.

Rientrava pure nelle sue competenze agire contro i casi di offesa al Comune, anche se l'inquisizione formale sui delitti di Lesa Maestà (considerati nel diritto pubblico veneziano pari al delitto di Stato) venne ben presto delegata alla competenza del Consejo dei Diese, tribunale politico‑criminale sicuramente più idoneo della Serenissima Signoria a perseguire tale tipologia di reati.

 

La funzione elettiva.

Quando, a causa dello spirare dei termini legali, oppure per morte, o ancora per condanna od infine per l’avvenuta elezione ad altro incarico, qualunque ufficio rimanesse vacante, spettava alla Serenissima Signoria indire immediatamente nuove elezioni da attuarsi avanti al Consiglio competente, conforme quanto era stabilito dalle leggi.

Era con particolare cura che la Serenissima Signoria compilava della lista delle voci (elezioni) ritenute più urgenti, seguiva la presentazione in Mazor Consejo e quindi la vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di voto, non permettendo che una volta che fossero avviate, le procedure potessero essere per qualunque motivo sospese.

 

La funzione preconsultiva.

Nel momento in cui la Serenissima Signoria venne unita alla Consulta dei Savi del Collegio, le funzioni preconsultive che già disponeva (essendo incaricata dal Mazor Consejo di pre-elaborare per suo conto tutte le proposte di legge), si completarono con la formazione del Pien Collegio. In questa occasione anzi la legge non mancò di ribadire l'assoluta centralità politica e costituzionale della Serenissima Signoria, chiamata anche all'interno di questo nuovo organo ad assolvere le funzioni di presidenza e di coordinatore dei lavori.

A questo proposito va ricordato che mentre in omaggio alle antiche consuetudini la Serenissima Signoria potè continuare ad elaborare separatamente le eventuali leggi da far approvare in Mazor Consejo, viceversa per le materie da approvarsi in Senato, sia la Consulta che la Signoria avevano il reciproco obbligo di informarsi preventivamente su quanto avessero intenzione di presentare.

 

La funzione di politica estera.

Seppure ogni aspetto relativo alla conduzione della politica estera fu ben presto assorbito fra le materie di esclusiva competenza del Senato, tuttavia nell'ultimo periodo di vita della Repubblica tale facoltà si concentrò quasi interamente nelle mani del Pien Collegio, all'interno del quale, lo ricordiamo ancora, la Serenissima Signoria costituiva il membro più autorevole.

 


 

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