Nel corso del 1505, pochi anni dopo che era intervenuto per
ampliare il numero dei Savi a le Aque, il Senato volle
affiancare a quell'importante ufficio un Colegio solenne a
le Aque.
Composto inizialmente da quindici nobilomeni, tutti
obbligatoriamente già senatori, in seguito il numero dei
membri si dilatò sino ad arrivare a venticinque, giungendo
però nel volgere di breve tempo ad un numero talmente
sproporzionato che, nel 1543, i componenti vennero per legge
bloccati a settantacinque, così suddivisi:
v
40
senatori,
v
il
Pien Colegio (al completo),
v
i
Savi a le Aque,
v
gli Esecutori a le Aque,
v
obbligatoriamente almeno un Avogador de Comun.
Il
diritto di por ballotta (votare) spettava:
v
ai
40 senatori,
v
alla Serenissima Signoria (il Dose, i sei
Consiglieri ducali e i tre Capi de la Quarantia al
Criminal).
Il
diritto di por Parte (presentare progetti di legge)
spettava, come d'uso, alla Signoria e ai Savi Grandi.
Dotato
di altissima dignità politica, grazie soprattutto alla
presenza delle alte personalità dello Stato chiamate a
comporlo, il Colegio si riuniva in tutte le occasioni
ritenute di particolare gravità, avendo la facoltà di
procedere speditamente nella regolamentazione in materia di
acque.
Tale attività di coordinamento era naturalmente svolta di
concerto con gli organi tecnici esistenti e preposti
all'esecuzione, quindi i Savi a le Aque e gli
Esecutori a le Aque.