Repubblica Serenissima

Uffici eletti dal

Consejo dei Diese

deputadi sora le miniere

(deputati alle miniere)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

I regolamenti tedeschi sullo sfruttamento delle miniere vennero adottati ufficialmente dalla Repubblica di Venezia con decreto approvato dal Consejo dei Diese nel 1488, quindi riveduti ed aggiornati dal medesimo Consiglio nel corso del 1670.

Inizialmente la responsabilità sulla sorveglianza dei giacimenti fu delegata ad un suddito del luogo al quale era dato titolo di Vicario General, con facoltà di poter giudicare in prima istanza le controversie che nascessero tra i privati, ma inoltrando gli eventuali appelli ai Capi del Consejo dei Diese.

All'esazione della tassa imposta sugli appalti avrebbe dovuto provvedere il Magistrato a le Aque (sempre per mezzo del Vicario), anche se pare che a Venezia la magistratura non tenesse alcun registro degli eventuali debitori, forse tenuto in loco e senza riscontro dal detto Vicario.

Questa gestione dei giacimenti sin troppo approssimativa causò ben presto una estrema confusione amministrativa. Fu rilevato che non esisteva un catasto pubblico delle miniere; mancava un esatto registro delle esazioni sul quale fossero riportati i nomi dei debitori; si accordavano spesso in appalto nuove miniere concedendo il pagamento di un gettito minore e tralasciando l'applicazione della decima mineraria; se qualche riscossione dei diritti dello Stato sullo sfruttamento veniva mai effettuata, questa passava poi attraverso troppe mani.

Per porre severo rimedio ad uno simile sfacelo, nel 1665 il Consejo dei Diese intervenne in materia istituendo un ufficio composto da tre nobilomeni col titolo di Deputadi sora le Miniere, con durata d'incarico di un anno e relativa contumacia della stessa durata.

Reso formalmente inutile, la figura del Vicario Generale venne abolita l'anno seguente, concedendo nel contempo alla nuova magistratura di scegliersi da sè i propri ministri subalterni.

Con un decreto di poco successivo, il Consejo dei Diese stabilì la formazione di un Colegio composto da sette nobilomini, estratti per mano del Dose di due in due anni, competente a giudicare in appello i ricorsi contro le sentenze emesse in primo grado dai Deputadi.

Va sottolineato che a conclusione del dibattimento, i Deputadi che però non fossero attuali nell'ufficio avevano la facoltà di por ballotta nel determinare la sentenza, che era considerata inappellabile.

 


Competenze.

I primi provvedimenti adottati dai Deputati furono indirizzati a sanare la precaria situazione amministrativa: furono istituiti regolari registri contabili; venne fatto un elenco ufficiale di tutte le miniere esistenti nel territorio dello Stato; si convocarono tutti i concessionari perchè producessero i diritti di sfruttamento; si riesaminarono le pretese di esazione dalle imposte; fu categoricamente vietato lo sfruttamento di boschi e pascoli situati nelle prossimità delle miniere, fino a quel momento considerati parte delle concessioni.

Il Magistrato a le Aque, al quale rimase la competenza di riscuotere le tasse dai debitori, continuò a servirsi per questo scopo di Vicari. Per legge le somme riscosse furono però vincolate per finanziare lavori idraulici in laguna od opere difensive del territorio metropolitano della capitale.

Nel 1666 il Consejo dei Diese concesse ai Deputadi di tenere quale ministro principale un Vicario, noto anche con il titolo di Soprastante, affinché si procedesse all'esazione delle decime minerarie e alla repressione delle frodi. Con l'occasione fu anche decretato che la durata di carica dei Deputadi venisse ampliata fino a due anni, affinchè gli eletti avessero un maggior lasco di tempo per ben approfondire le cose inerenti l'ufficio.

Più tardi, al Vicario Soprastante, si volle aggiunto anche un Segretario dell'ordine della Cancelleria, affinchè con più cura si ispezionassero i giacimenti situati tanto in Terra Ferma che in Levante; inoltre a coadiuvare il Segretario si aggiunse poco dopo anche un Ingegnero, per la parte tecnica.

Tuttavia, risultando praticamente impossibile la continua ispezione di tutte le miniere dello Stato affidato ad un corpo di funzionari pubblici così ristretto, nel 1669 il Consejo dei Diese decretò l'istituzione di nuovi Vicari per le provincie di Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Treviso, Asolo, Belluno, Udine, Bassano e nel Cadore. Ai Vicari rimase delegata la facoltà di giudicare in primo grado, con appello concesso ai Deputadi e successivamente, come terzo grado di giudizio, al Colegio dei sette.

In materia di miniere, rispetto ai Rettori veneziani residenti nelle città capoluogo suddite, i Vicari ebbero riconosciuta qualche forma di autonomia decisionale, anche se poi in realtà la consuetudine finì per imporre ad essi funzioni meramente esecutive. L'organizzazione generale e la disamina di ogni pretesa di esenzione o di privilegio avanzata dai privati restarono saldamente nella competenza dei Deputadi, che trasmettevano i provvedimenti ai Vicari per mezzo dei Rettori.

Di ogni decisione adottata, i Deputadi tenevano minutamente informato il Consejo dei Diese, indirizzando in copia ai tre Capi ogni pubblica scrittura o provvedimento.


Dignità politica.

Composto da membri del Consejo dei Diese ne godevano della stessa dignità.

 


 

Bibliografia essenziale.  

SANDI                  : "Principi di storia..." vol 6°, libro 11°, pag.799 segg.

ASV                       : "Cartografia, disegni, miniature..." pag.93

FERRO                  : "Dizionario di diritto..." tomo VII, pag.194

 

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