Istituzione.
I due componenti dell'ufficio erano
tolti
esclusivamente tra i componenti del Consejo dei Diese,
in presenza dei Capi del consiglio, responsabili della
regolarità delle procedure elettive.
Furono
indicati dapprima con il titolo di Essecutori dei Diese,
mentre in seguito la consuetudine prese a stabilmente
indicarli come Inquisidori dei Diese, duravano in
carica un mese, scaduto il quale decadevano dall'incarico
subendo nel contempo la relativa contumacia.
L'ufficio era obbligatorio, e venne sempre ordinariamente
rieletto, fino alla fine della Repubblica.
Competenze.

Il
loro incarico, in ciò continuamente sollecitati (e vigilati) dai
tre Capi dei Diese, era quello di istruire la prima fase
del processo inquisitorio, conosciuta col nome di Inquisizion
general, avendo però a disposizione per questo poteri
abbastanza limitati, senza prima aver ottenuto l'assenso del
Consiglio dal quale dipendevano essi non potevano arrestare, nè
perquisire il domicilio del sospettato, tanto meno sottoporre
gli eventuali arrestati alla tortura.
Prima che si provvedesse all'istituzione degli Inquisidori de
Stato, fu competenza di questi magistrati perseguire ed
immediatamente reprimere ogni possibile fuga di notizie
riguardanti le discussioni su materie pubbliche coperte dal
segreto di Stato.
Dignità politica.

Composto da due membri del Consejo dei Diese ne godevano
della stessa dignità.
Bibliografia essenziale.
MARANINI : "La
costituzione di..." tomo 2, pag.
FERRO
: "Dizionario di diritto..." tomo 6, pag.243