Repubblica Serenissima

Uffici eletti dal

Consejo dei Diese

inquisidori ovvero revisori et regoladori sora le schole grandi

(inquisitori ossia revisori e regolatori alle scuole grandi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Per l'importanza del ruolo che ricoprivano nel coadiuvare lo Stato nell'opera di assistenza sociale, ma anche per aumentare il livello del controllo politico sui loro atti, le sette schole grandi di Venezia (San Marco, San Giovanni Evangelista, San Teodoro, San Rocco, Santa Maria della Carità, Santa Maria della Misericordia e Santa Maria del Carmelo), a partire dagli inizi del secolo XVII questi sodalizi vennero sottoposti alla diretta autorità del Consejo dei Diese il quale al minimo sentore di abusi o di disordini, provvedeva ad eleggere tre nobilomeni che erano tolti dal suo corpo ed ai quali delegava il compito di inquisire e di riferire sul risultato delle indagini.

I revisori e regoladori vennero tolti per la prima prima volta, come d'uso in via provvisoria, nel corso del 1622 ed esaurito il loro mandato l'ufficio decadde. Venne reintrodotto nel 1625 e quindi nel corso del 1627 venne stabilita la rielezione in perpetuo, senza bisogno di continue proroghe ma con la limitazione che coloro che fossero chiamati a sostenere l'incarico avrebbero dovuto aver già sostenuto l'ufficio di Consiglier ducal oppure di Consiglier dei Diese.

Nel 1628, trascorso un anno dalla sua stabilizzazione, fu decretato l'affiancamento ai tre inquisidori di una Zonta composta da sei nobilomeni, che non venne però rinnovata, mentre la magistratura assunse stabilmente il titolo di revisori e regoladori sora le schole grandi, con la variante che, rispetto alla procedura esistente, la responsabilità di scegliere i candidati venne delegata a tutto il Consiglio, non più ai soli tre Capi dei Diese.

Infine, dal 1643, al titolo di revisori e regoladori iniziò ad accompagnarsi nuovamente quello di inquisidori, quando il Consejo dei Diese assegnò alla magistratura la facoltà di utilizzare il rito inquisitorio nei casi criminali.

 


Competenze.

I compiti delegati alla magistratura erano di adoperarsi per reprimere rapidamente gli eventuali abusi, di introdurre le giuste regole per la conservazione del patrimonio delle schole, per la buona amministrazione dei lasciti testamentari dei devoti, nonchè avere specialissima cura nell'esazione dei censi che fossero dovuti all'Erario.

Di seguito si riportano alcune fra le più significative integrazioni di competenza che interessarono l'ufficio:

  •  nel 1629 due revisori vennero espressamente delegati a sovrintendere alla puntuale riscossione dei tributi imposti, potendo contare per la parte meramente esecutiva sui ministri subalterni quali i guardiani e gli esattori;

  • nel 1644 venne stabilito che qualunque Parte che fosse presa da una schola grande in materia di spese, di aggravi finanziari oppure di revisioni di cassa, doveva essere preventivamente trasmessa dalla Banca (ufficio di presidenza della confraternita) all'attenzione del Consejo dei Diese, affinchè questo ne approvasse il contenuto con maggioranza di non meno dei 2\3 dei voti. A partire dal 1662, onde alleggerire la propria mole di lavoro, il Consejo dei Diese delegò stabilmente alla magistratura la possibilità di approvare da sè le Parti deliberate dalle schole grandi;

  • per evitare che le riduzioni (riunioni) non avessero luogo a causa dell'indisponibilità dei suoi componenti, dal 1661 il Consejo dei Diese stabilì che venissero regolarmente designati anche due Aggiunti, affinché supplissero immediatamente alla mancanza dei titolari.

  • le sentenze emesse dall'ufficio non si vollero mai definitive ed inappellabili, pertanto rimase sempre nella facoltà del Consejo dei Diese (per mezzo dell'intervento dei tre Capi) di poter tagliare (cassare) come di intromettere (sospendere) i giudizi che venissero reputati meritevoli d'appello.


Dignità politica.

Composto da membri del Consejo dei Diese ne godevano della stessa dignità.

 


 

Bibliografia essenziale.  

SANDI: "Principi di storia..." vol 6, libro 11, pag.794

FERRO: "Dizionario di diritto..." tomo IX, pag. 352

 

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