Repubblica Serenissima

Altri uffici eletti dal

Senato

aggionti extraordinari a l'oficio di X savij a rialto

(aggiunti straordinari all'ufficio dei dieci savi in rialto)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Nel corso del 1766 fu approvata una Parte con cui venne stabilito che tre nobilomeni fossero tolti dal corpo del Senato ai quali venne assegnato il titolo di Aggionti Extraordinari a l'oficio di X Savij a Rialto, (successivamente indicati nei documenti pubblici anche come Deputazione Straordinaria).

Come da consuetudine, l'ufficio venne inizialmente istituito in via provvisoria con un mandato di due anni, e però, date le specifiche competenze che gli vennero assegnate, dalla candidatura furono esclusi i senatori che godessero benefici o vantassero rapporti di qualunque tipo con la Chiesa di Roma.


Competenze.

Uniti in conferenza all'ufficio dei Presidenti a le Vendede, il compito degli Aggionti fu quello di dare severa esecuzione alle leggi vigenti con cui si obbligavano gli enti ecclesiastici di vendere, entro il termine massimo di due anni, i beni immobili che ricevessero in dono attraverso i lasciti testamentari dei privati.

La Deputazione Straordinaria si accinse inizialmente a prendere conoscenza di quale fosse esattamente la consistenza del patrimonio immobiliare in mano ai religiosi e certificare l'eventuale squilibrio fra la totalità di questi e quelli dei secolari, dovendo relazionare il Senato su quale fosse l'effettivo livello di ricchezza delle varie congregazioni, attraverso un'approfondita indagine in merito al capitale in loro possesso.

Per accrescere ulteriormente l'efficacia dell'azione della magistratura, venne associato anche il potere d'inquisizione, mentre nel contempo il Senato intimavò a tutte le congregazioni religiose di notificare presso questo ufficio tutti i beni immobili entrati a far parte del rispettivo patrimonio dopo l'approvazione della Parte del 1605, che specificatamente affrontava il problema, il tutto da farsi entro il perentorio termine di sei mesi.

Ebbero l'obbligo di coadiuvare la Deputazione Straordinaria nella redazione dell'estimo, tutti gli uffici pubblici che potevano fornire utili indicazioni in materia, quali:

  • i Sovrintendenti a le Decime del Clero, nei registri dei quali si trovavano iscritti i nomi di tutti i debitori di questa tassa;

  • i Provedadori sora Monasteri;

  • il Colegio dei X Savij a le Decime;

  • gli Inquisidori a le Acque, per la riscossione della tassa del 5% che veniva applicata sul valore di ogni patrimonio ereditato;

  • il Savio Cassier della Mano dei Savi di Terra Ferma;

  • tutti i ministri impiegati presso le Camere Fiscali ed i Catastici Pubblici, dislocate nel dominio da Terra come da Mar.

Sulla scorta dei dati che riuscirono a recuperare, con un sforzo d'indagine davvero immane, data l'estensione dell'organizzazione delle istituzioni religiose, gli Aggionti riuscirono comunque a presentare al Senato, nel corso del 1767, una dettagliata relazione da cui emergeva con chiarezza la già sospettata sproporzione che esisteva tra i beni in possesso degli enti religiosi e quelli dei secolari, in netto favore dei primi.

Sull'onda del grande allarme suscitato dal risultato, il Senato accolse con larghissimo favore le soluzioni prospettate dagli Aggionti nel loro rapporto, tese ad impedire che aumentasse ulteriormente il già troppo consistente patrimonio immobiliare ecclesiastico.

Il Governo redasse immediatamente una Parte, il cui testo vietò a tutti i sudditi di destinare per donazione, lascito o testamento beni di proprietà di secolari ad enti ecclesiastici, senza che prima non avessero ottenuto l'assenso dello Stato. Approvata dal Senato, la Parte venne in seguito ratificata anche per i voti del Mazor Consejo.


Dignità politica.

Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi componenti erano dunque già senatori.


Bibliografia essenziale.

SANDI                                  : "Principi di storia..." vol 3, pag.223 

 

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