Istituzione.
Il più antico per istituzione fra tutti gli
uffici che nel tempo vennero incaricati di provvedere affinché fosse sempre
abbondante la scorta di granaglie nei fonteghi
della città, fu sicuramente quello degli Officiali al Formento.
In progresso di tempo, tuttavia, in seguito ad
un maggiore interessamento da parte di vari organi dello Stato per questa
delicata materia ed anche in ragione del fatto che il Colegio a le Biave, istituito il 26 ottobre 1349, aveva fallito
nell’imporre quel coordinamento che invece era stato tanto auspicato, rotto
alfine ogni indugio, il Mazor Consejo
intervenne con Parte del 6 luglio
1365, istituendo una nuova magistratura formata da tre nobilomeni (in casi eccezionali aumentati anche a quattro o a
sei) col titolo di Provedadori a le Biave,
col compito di controllare l'attività degli Officiali al Formento, di rivedere i loro libri dei conti,
nonché di surrogarne da questo momento le funzioni all'interno del Colegio a le Biave. La loro carica
aveva durata un anno, con contumacia
(ineleggibilità) pari alla durata della carica stessa.
Competenze.
I Provveditori avevano delegata ampia facoltà nel
poter decidere in materia di approvvigionamento di grano, di miglio e di
farine; essi si radunavano normalmente ogni mattina dei giorni feriali, mentre
un giorno alla settimana, unita al Pien
Colegio, potevano recarsi ad ispezionare i fonteghi pubblici per constatare la buona qualità delle farine
ivi depositate ed adoperandosi perché queste non si deteriorassero fino a
marcire.
Competevano inoltre ai Provveditori le seguenti
funzioni:
·
I Provveditori erano autorizzati a trattare direttamente con i
privati l'acquisto delle partite di frumento necessarie a far sì che le
scorte dei magazzini fossero sempre ben fornite. A questo proposito, per ordine
del Senato, nei periodi di
carestia, ai Provedadori competeva
la vendita sotto costo della farina al popolo, vigilando assiduamente sugli
eventuali fenomeni di accaparramento e di borsa nera. A questo proposito va
ricordato che in frangenti del genere ai Provedadori titolari della carica si aggregavano tanti Aggiunti straordinari quanti ne
servissero per mantenere il momento di crisi alimentare sotto stretto
controllo.
·
sovrintendevano al Deposito
del Biscotto, con particolare attenzione al fatto che nessuna quantità
del prezioso alimento venisse caricato a bordo delle navi in partenza,
senza il permesso rilasciato da un Soraproveditor a le Biave
(magistratura istituita più tardi dal Senato per meglio coordinare il
lavoro degli omonimi Provveditori) oppure di almeno due Provedadori (ritroviamo a
regolamentare questa materia continui richiami di legge: nel 1365, nel
1646, nel 1648, nel 1678, nel 1761, nel 1769).
·
Rilasciavano le bollette
per l'introduzione e l'estrazione di farine e di grano dai pubblici granai.
·
Rilasciavano le licenze per far tratta di frumento, per mare o per
terra, coi paesi interessati da carestie.
·
A norma di una Parte
approvata il 18 dicembre 1724, dovevano tenere un registro aggiornato,
aggiornato dal ministro Scrivan d'insida,
dove venivano annotati tutti i contratti di compravendita di grano
effettuati a Venezia.
·
Rilasciavano ai mercanti le licenze riguardanti la quantità di
grano che erano autorizzati a vendere ai Pistori (panettieri) per fare il pane. Potevano anche stabilire
il prezzo di vendita al pubblico.
v
L’Arte dei Pistori era
direttamente soggetta alla giurisdizione di questa magistratura che
oltretutto, nei confronti di questa fratellanza di mestiere, poteva inquisire
e comminare direttamente le pene nei casi di trasgressione. Tutte le
controversie che riguardassero i rapporti tra quest'Arte e le categorie
subalterne dei lavoranti, dei senseri
e dei fontegheri, venivano decise
in prima istanza dai magistrati di questo ufficio.
v
Con Parte
del 21 aprile 1572, venne concesso a questa magistratura di ricevere in
esame tutte le richieste d'appello contro le sentenze emesse dagli Officiali al Formento.
Dignità politica.
I Provedadori
a le Biave ebbero concesso l'ingresso in Senato il 6 luglio del 1365 (Libro NOVELLA c.97 e Capitolare
del Pregadi I,2,13), dove anche potevano por ballotta (votare) ma solo nelle materie di loro competenza.
Bibliografia essenziale.
FERRO :
"Dizionario di diritto ..." tomo 2, pag. 278
BESTA :
"Il Senato veneziano" pag. 51
SANDI :
"Principi di storia ..." P. 2, vol. 1, pag. 137 segg. - P. 1,
vol. 2, pag. 766
SANUDO : "Cronachetta"
pag. 124
TENTORI : "Storia ..."
vol. 5, pag. 326
|