Repubblica Serenissima

Uffici eletti dalla

Quarantia al Criminal

tre synici

(tre sindaci)

extraordinarij de San Marco e Rialto

(straordinari per San Marco e Rialto)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

A regolare la scelta di coloro che aspiravano a servire lo Stato in qualità di ministro (carica impiegatizia riservata ai soli cittadini originari di Venezia), soppesando la loro lealtà, l’onestà, la competenza e quindi sorvegliando che le procedure previste dalle leggi fossero in seguito da questi uniformemente ed univocamente applicate, già a partire dal 1369 la Quarantia al Criminal decretò che il proprio ufficio di presidenza, i tre Capi, provvedesse a togliere dal corpo del consiglio tre membri, con il titolo di Sindici e diritto di poter inquisire sull'operato di tutti i Sensali di Rialto, ciò in stretta collaborazione con i Consoli dei Mercanti e gli Ufficiali alla Messettaria.

A maggior sostegno ai Sindici venne concessa anche la facoltà d'imporre pene (l'esecuzione delle quali spettava però agli Avogadori de Comun) e di sottoporre al giudizio della Quarantia al Criminal l'approvazione di ogni nuovo Sensale, con l'intento così di meglio tutelare la negoziazione (di cui i Sensali rappresentavano gli intermediari autorizzati) per salvaguardare la pubblica fede.

Nel corso del 1384 si delegò a questi magistrati anche la revisione delle competenze spettanti a tutte le categorie dei ministri serventi negli uffici di San Marco e Rialto, come pure le tariffe professionali dei Notai, degli Scrivani e dei Massari; con il vincolo che l'approvazione dei nuovi importi spettasse alla Quarantia al Criminal e che, una volta approvate, i Sindici provvedessero a farle rispettare.

Rimase esclusa da questo primo provvedimento solamente l'avvocatura del foro, anche se nel 1431 un decreto del Maggior Consiglio sottopose tutta la classe forense alla sindacazione, con facoltà concessa ai magistrati sia di inquisire che di formare processi, ma dovendo sottoporre poi il tutto alla Quarantia al Criminal.

Venne inoltre stabilita in due volte all'anno, la frequenza con cui tutti i ministri degli uffici pubblici dovevano venire continuamente approvati, in modo che regolarmente sottoposto a giudizio il loro operato, gli eventuali disonesti fossero portati a temere le frequenti ispezioni.

Di questi anni è pure la riforma apportata dal Maggior Consiglio all'ufficio dei Sindici: non più tre ma sei magistrati; tre per gli uffici di San Marco e tre per gli uffici di Rialto, con conferma di poter placitare i rei di angherie ed abusi di fronte alla Quarantia al Criminal.

Nel 1461, in seguito a confusioni createsi per il fatto che i sei Sindici erano eletti in Quarantia un solo mese prima dello scadere del loro mandato e che quindi solo quindici giorni potevano essere dedicati alla sindacazione prima della prescrizione, venne decretato che nel giorno susseguente il giro tra le Quarantie, i Sindici venissero eletti subito, previo giuramento degli stessi di risiedere almeno il pomeriggio nel loro ufficio, esclusi i giorni in cui si riuniva il Senato; veniva parimenti esclusa la mattinata per non impedire lo svolgimento degli affari che spettavano agli Avogadori de Comun.

Nel 1515 il Maggior Consiglio decretò che per meglio puntualizzare e regolare l'attività inquisitoria della magistratura il termine di quattro mesi in cui iniziava e si concludeva normalmente l'ufficio dei Sindici, fosse da allora prolungato fino a otto, ciò per evitare che la brevità del tempo concesso recasse danno alla definizione dei processi pendenti; inoltre sempre a tenore dello stesso decreto si concesse ai Sindici il diritto di intromissione su tutti gli atti ed i giudizi eseguiti dai ministri contro le prescrizioni delle leggi, non solo, ma sottoposti alla stessa autorità vennero ricondotti anche gli stessi membri della Quarantia al Criminal, i collegi delegati alla giustizia civile e le altre magistrature giudicanti; infine ricadde sotto la piena giurisdizione dei Sindici la disamina di tutti gli atti eseguiti dai tribunali prima della sentenza.

Venne ribadita l'esclusione della competenza dei Sindici su reati di falso, per il quale intervenivano invece gli Avogadori de Comun.

Al citato decreto, seguì nel 1516 una Parte di importanza fondamentale che riformò profondamente il sistema della scelta dei ministri: ai Sindici, cui già competeva la sorveglianza, venne delegato il compito di fissare nuovamente le tariffe dei compensi spettanti alle diverse categorie di impiegati, sollecitando una più pronta repressione degli abusi da questi compiuti a danno dei cittadini.

Il Maggior Consiglio ordinò inoltre che tutte le Notarie, Scrivanerie, Coaudiotorie e le Masserie degli uffici di San Marco e Rialto, dovessero essere assegnate esclusivamente per concorso e solo a cittadini originari di Venezia, per la durata d'incarico non superiore ai quattro anni.

Era compito del Collegio dei XX Savi del corpo del Senato scegliere dal numero degli aspiranti almeno dieci, uno solo dei quali veniva poi destinato a ricoprire il posto vacante, dopo l'approvazione da parte della Quarantia al Criminal, nonchè il giuramento fatto nelle mani dell'Avogador de Comun.

La contumacia che veniva applicata una volta scaduti d'incarico si doveva intendere di un anno prima di poter essere candidato nuovamente ad un posto di ministro e di quattro anni prima di poter essere riammessi al medesimo ufficio.

Da questa disposizione vennero giustamente esentati i ministri serventi negli uffici degli Avogadori de Comun, degli Auditori alle Sentenze, degli Ufficiali alla Camera d'Imprestiti e dei Camerlenghi de Comun, per i quali si abbisognava di personale avente lunga esperienza.

Alla ballottazione in Quarantia al Criminal non poteva venir ammesso nessun candidato Notaio che prima non fosse stato esaminato dal Cancellier Grando assieme ai Cancellieri Inferiori, i quali tutti assieme dovevano attestare la sufficiente preparazione con atto scritto, sigillato e più tardi letto ai Consiglieri Inferiori, che di questa commissione vennero delegati in qualità di presidenti.

 


Competenze.

Nonostante l'estrema oculatezza e pignoleria tecnica del provvedimento, dopo breve tempo la corruzione e gli episodi di malversazione non tardarono a riemergere, sicchè ancora nel 1525 il Maggior Consiglio fu costretto a mettere mano ad una nuova riforma della magistratura dei Sindici, onde renderla più preparata al malcostume dilagante che tanto discredito gettava sulla pubblica amministrazione.

Venne allora rilevato il fatto che siccome i Sindici erano anche membri della Quarantia al Criminal, essi risultavano con essa occupati tutti i giorni che questo consiglio partecipava ai lavori del Senato, trascurando in questo modo il delicatissimo ufficio al quale erano preposti.

La riforma stabilì innanzitutto la riduzione del numero dei Sindici da sei a tre mebri, con l'incarico di sedere la mattina a San Marco e il pomeriggio a Rialto, la durata della carica venne confermata in otto 8 mesi, i Sindici dovevano essere eletti lo stesso giorno dell'effettuazione del giro tra Quarantie e quindi decadere al rinnovarsi dello stesso.

Con l'occasione venne confermata l'autorità d'inquisizione sopra tutti i ministri, con eccezione però di quelli che servivano nell'ufficio del Sopragastaldo per i quali, prima d'intervenire, doveva essere chiesto il permesso al Doge.

Nel 1531 la Quarantia al Criminal, allo scopo di rendere più spedite le procedure, decretò che fosse sufficiente il parere favorevole di due membri per incriminare, fermo restando però il diritto d'appello per l'accusato da presentarsi all'Avogaria de Comun.

Alla luce dei provvedimenti sopra esposti, risulta come la continuità dell'ufficio fosse stata in qualche modo salvaguardata anche se quasi subito si delineò un nuovo problema: la Quarantia al Criminal (dal corpo della quale si continuavano a togliere i tre Sindici) veniva così a perdere tre  suoi membri effettivi, impegnati ora a tempo pieno in altra attività.

Questo è infatti il periodo nel quale i Sindici, pur se ancora legati alla Quarantia, iniziano ad assumere un ruolo del tutto autonomo, specialmente quando alla loro giurisdizione vennero associate anche le competenze di un altro ufficio, quello degli Estraordinari di San Marco e Rialto, i quali avevano il compito di supplire nei collegi dove mancasse il giudice per impotenza legale o fisica, supplenza che essi esercitavano non solo nelle varie magistrature, ma anche nei consigli delle tre Quarantie.

Sarà finalmente nel corso del 1545 che il Maggior Consiglio arrivò a stabilire quella completa autonomia dell'ufficio che la consuetudine peraltro già da tempo pretendeva, decretando che i candidati a Sindici venissero scelti al suo interno, con la formazione di quattro Mani di lezionari (commissioni d'elettori) e con elezione da considerarsi d'ora in poi perpetua.

Così stabilizzata, la magistratura riunì in sè le funzioni della sindacazione e quella di giudice estraordinario, con l'aggiunta che questi magistrati potessero validamente supplire anche negli uffici degli Auditori Vecchi, degli Ufficiali al Cattaver, dei Giudici del Piovego, mentre la sede dell'ufficio venne definitivamente fissata a San Marco.

Ancora nel 1655, il Maggior Consiglio confermava ai Sindici il diritto di fissare le tariffe di tutti gli uffici e stabilire anche la proporzione delle utilità di competenza, previa naturalmente la conferma della Quarantia al Criminal; venivano inoltre assoggettate ai Sindici anche le tariffe di quelle magistrature che avessero, precedentemente a questo decreto, la libertà di stabilirle in autonomia per i propri ministri.

La durata delle tariffe s'intese per dieci anni, senza possibilità per alcuna autorità di poter intervenire per modificarle.

 


Dignità politica.

L'ufficio era designato dalla Quarantia al Criminal.

 


 

Bibliografia essenziale.

SANUDO                             : "Cronachetta" pag.181 e pag.214

SANDI                                  : "Storia di Venezia..." tomo VI pag.

FERRO                                  : "Dizionario di diritto..." tomo 10°, pag.52

ROMANIN                           : "Storia documentata di..." tomo VIII, pag. 239

 

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