Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

provedadori a l'Armar

(provveditori agli Armamenti)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei provedadori a l'Armar, indicata inizialmente nei documenti pubblici anche con il titolo di signori sora l'Armar, venne istituita per la prima volta, con il consueto carattere provvisorio, nel corso del 1489 e, una volta esaurito il compito assegnatole, non venne rieletta.

Fu nuovamente reintrodotta, ancora in via provvisoria, nel 1497 e solo con Parte dell'8 aprile 1522  divenne un ufficio permanente, quando se ne decise la stabile rielezione alla scadenza del mandato.

Inizialmente la magistratura era costituita da due membri,  saltuariamente coadiuvati per l'espletamento delle numerose funzioni anche da alcuni colleghi, i quali avevano titolo di esecutori. Agli inizi del XVI secolo, il Consejo dei Diese (dal corpo del quale venivano inizialmente eletti, fino a quando il Senato ne avocò la competenza) con proprio decreto aumentò il numero dei provveditori a tre. Infine, nel 1705 all'ufficio venne assegnato un collega stabile il quale, come da consuetudine, ebbe il titolo di aggionto ai provedadori a l'Armar.


Competenze.

Di riflesso all’importanza politica del Consejo dei Diese, da cui inizialmente erano nominati, i provveditori assorbirono quasi subito le funzioni del più antico ufficio dei Deputati a le Galere, aggregato a quel Colegio dei Condannati di cui si fa menzione nella Parte portata all’approvazione del Senato il 15 febbraio 1542, che non venendo mai ufficialmente abolito, continuò a riunirsi assieme ai provveditori formando anzi un Colleggietto, con particolari compiti riguardo l’organizzazione degli equipaggi sforzati (formati cioè interamente da condannati) delle galee.

In generale, di concerto con i Deputati a le Galere e più tardi anche con i Provedadori sora le galee dei condannati, le incombenze assegnate ai riguardavano:

  • la facoltà di designare gli ufficiali dell'armo delle navi e delle galee, con esclusione però delle nomine dei Governadori e dei Nobili delle Navi, gelosissima prerogativa del Mazor Consejo;

  • la giurisdizione sugli Ammiragli, sui Sopracomiti, sui Comiti, gli Scrivani, i Nocchieri;

  • la facoltà di poter giudicare nelle cause per liti sorte tra Ufficiali e i galeotti buonavoglia, oppure tra i primi ed i galeotti sforzati;

  • la regolamentazione del servizio di voga del personale servente in marina, sia esso buonavoglia (marinai liberi) o sforzato (condannati) nonché la buona qualità del vestiario che veniva loro fornito;

  • l'efficienza delle artiglierie, delle munizioni e di ogni altra arma che fosse imbarcata;

  • la sovrintendenza sullo stato di manutenzione delle galee da guerra impiegate nelle squadre dell'armata di mare;

  • far raccogliere e tenere ben riposta, dopo il disarmo dei navigli pubblici per vetustà, la marinarezza (cioè l'insieme del sartiame, delle gomene e delle altre cime in canapa) così che non andasse dispersa o si guastasse.

  • la sorveglianza politica sulla schola dei marinéri che aveva la sede presso la chiesa di San Nicolò de Castelo.


Dignità politica.

L'ufficio, come già si è visto designato inizialmente dal Consejo dei Diese, venne ammesso a partecipare ai lavori del Senato (naturalmente qualora i suoi componenti non fossero già senatori) a partire dal 1° marzo 1519, dove ebbe concessa la facoltà di por Parte (proporre nuove leggi) limitatamente alle materie di sua competenza. Rivelatasi la partecipazione dei provveditori di grande utilità tecnica, gradatamente il Senato ne assorbì la competenza sull’elezione, riconoscendo all’ufficio la dignità di Magistratura Senatoria (ufficio eleggibile esclusivamente entro il numero dei senatori), riservandole il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo I, pag.286

BESTA "Il Senato veneziano" pag.61, 74, 164 e pag.165\170

SANUDO "Cronachetta" pag.91

SANDI "Principi di storia..." P. 3, vol. 1, pag.916 segg.

TENTORI "Storia..." vol.8, pag.297 segg.

COZZI "Stato Società e Giustizia", vol.1, pag.389

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VIII, pag.245

 

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