organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consejo del Pregadi

o Senato

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

 

condizioni di eleggibilità ed ammissibilità.

elezione dei senatori detti "Pregadi ordinari".

elezione suppletive: gli "Stravaganti ordinari".

la Zonta del Pregadi.

elezioni dei senatori detti "Pregadi straordinari".

elezioni suppletive: gli "Stravaganti della Zonta".

gli altri membri di diritto.

        gli uffici con dignità di "Sottopregadi".

         sottopregadi di "primo Locho"

         sottopregadi di "secondo Locho"

         sottopregadi di "terzo locho"

le altre magistrature ammesse.

altre aggregazioni temporanee.

i figli e i nipoti del Dose.

le aggregazioni per denaro: "i senatori per soldo".

 

Condizioni di eleggibilità ed ammissibilità.

La possibilità per qualunque nobilomo di poter presentare la propria candidatura per aspirare ad assumere la dignità di senatore della Repubblica, era legata in prima istanza al superamento di quanto previsto dalle rigorosissime norme elettorali.

Era naturalmente indispensabile possedere il requisito di nobiltà, norma che oltretutto venne riconfermata, a scanso di equivoci, anche dopo la promulgazione avvenuta nel 1297 della Parte detta della serrata del Mazor Consejo ed esattamente nel corso del 1311, quando in occasione delle elezioni per la designazione dei nuovi senatori, venne anche colta l’occasione per ribadire l’obbligo dei candidati di avere ingresso nell’assemblea sovrana.

La necessità della riaffermazione di tale principio va ricercata nel fatto che in seguito ad una lettura più attenta del testo di legge, emerse la concreta possibilità per chi fosse stato direttamente cooptato tra il numero dei senatori, di essere in seguito automaticamente annoverato anche tra i membri del Mazor Consejo, pur non appartenendo all'aristocrazia veneziana.

Per questo motivo, sempre nel 1311, una Parte di poco successiva, decretò che tutte le restrizioni in vigore per il Mazor Consejo venissero automaticamente estese e rese valide anche per il Senato, tale per cui furono da quel momento considerati esclusi:

  • i figli spuri, quelli illegittimi e quelli nati da serva;

  • tutti coloro che ricadessero nella conditio clericorum, ossia che vantassero titoli od altri benefici di natura ecclesiastica.

Anche il numero massimo previsto di candidati per ciascuna famiglia poteva costituire un impedimento. SUl punto la legge stabiliva infatti rigorosissime limitazioni,  che tuttavia ebbero a variare nel momento in cui il numero dei membri eleggibili aumentò con l'istituzione della Zonta. Si passò da tre a quattro consanguinei quando la Zonta fu costituita da 20 nobili; successivamente ancora aumentato da quattro a cinque quando la Zonta arrivò ad essere composta di 60 nobili. Questo rimase il numero massimo di consanguinei fino alla fine della Repubblica.

Giova certamente ricordare che nel computo del numero massimo di senatori per ciascuna famiglia, non erano compresi gli eventuali consanguinei che già servissero in altre importanti cariche pubbliche, che di diritto sedevano in Senato: quindi la Serenissima Signoria, il Consejo dei Diese, gli Avogadori de Comun, il Colegio dei Savi de la Consulta, i membri della Quarantia al Criminal.

In riguardo all’età minima richiesta per la candidatura inizialmente fu la consuetudine stessa che determinò come accettabile un limite di non meno di 30 anni; tuttavia, probabilmente a fronte di interpretazioni contrarie, con la Parte che fu presa il 12 luglio 1431 tale limite si volle stabilito in un minimo di 32 anni.

Indebolitasi l'osservanza della legge, forse proprio per la forza e l'adattamento della consuetudine, una nuova Parte verrà presa nel corso del 1634 e decretò che l'età legale dovesse ritenersi di 30 anni, prevedendo però alcune eccezioni, tra le quali: aver appartenuto al Senato oppure aver sostenuto l'ufficio di Savio agli Ordini o di Sopracomito delle galee, in tal caso l’elezione poteva considerarsi valida anche qualora il candidato avesse avuto non meno di 28 anni.

Probabilmente per il fatto che quei magistrati che conservavano l'ingresso in Senato anche dopo concluso il loro l'ufficio, presero a ritenere di non dover osservare in questo caso alcun limite d'età, nel 1639 una nuova Parte, riconfermando le precedenti esenzioni ed anzi allargandole anche agli Ambasciatori e ai Capitani da mar, elevò nuovamente il limite legale d'età, portandolo a 35 anni.

Appartenere alla categoria degli Ufficiali di palazzo era considerata causa d'incompatibilità con la candidatura per l'elezione in Senato. Questo principio si volle nuovamente riconfermato con Parte del 25 agosto 1326, pur però conservando agli stessi la possibilità di accedere in consiglio una volta che avessero terminato il loro incarico. Anche in questo caso però, a causa dei frequenti abusi, fu necessario ribadire la disposizione nel 1504, mentre nel 1506 fu consentita un'eccezione per quei magistrati che, pur entrando in Senato, non avevano però diritto di voto. Con la consueta meticolosità, nello stesso anno venne ulteriormente precisato che tale motivo di incompatibilità doveva considerarsi esteso anche per l’elezione alla Zonta.

Altri impedimenti infine erano posti da norme a carattere generale, applicate in occasione di qualsiasi elezione ad una carica pubblica. In particolare, risultava incompatibile alla candidatura colui che:

a) avesse precedentemente rifiutato qualunque carica;

b) si trovasse nella condizione di debitore pubblico (e ciò fino al momento del saldo);

c) fosse incorso in delitto che provocasse il bando o l'esclusione dai pubblici uffici.

 

Elezione dei senatori detti "Pregadi ordinari".

Come per tutte le più importanti cariche dello Stato, anche i 60 Pregadi ordinari venivano designati per i suffragi del Mazor Consejo, pratica che durerà ininterrottamente fino alla caduta della Repubblica.

In origine i candidati erano tolti (eletti) ad uno ad uno, a maggioranza assoluta dei presenti, scelti fra i nomi compresi entro un listone precedentemente compilato a cura della Signoria. Coloro che venivano approvati restavano in carica per la durata di un anno.

Tale procedura elettiva subì una prima variazione nel 1275 quando i candidati, proposti ancora dalla Signoria, dovettero però da questo momento affrontare la conferma da parte del Mazor Consejo non più singolarmente, ma sempre doppi, ciascuno cioè contrapposto al proprio competitore, non essendo più previsto che davanti all'assemblea sovrana si presentasse d'ora in poi un unico candidato.

Più tardi, accresciutasi l'importanza ed il prestigio del Senato, che raggiunse la dignità politica goduta dalla Quarantia al Criminal, il sistema elettivo fu ulteriormente perfezionato, venendo stabilito che la scelta dei senatori avvenisse non più traendoli dal gruppo dei candidati predisposto dalla Signoria (scelta certamente oculata quanto effettuata in totale autonomia da un gruppo troppo ristretto di persone), preferendo la casualità antioligarchica che garantiva la costituzione di due Mani di Lezionari (commissioni di elettori). L'adozione della nuova procedura prevedeva che:

  • all'interno di un alto bacile si ponessero tante ballotte quanti erano i presenti in Mazor Consejo; tutte bianche fuorché 40 di colore d'oro;

  • quando un nobilomo pescava la ballotta dorata, tutti i suoi parenti erano obbligati a lasciare la sala;

  • completato alfine il numero dei 40, si poneva dentro il bacile 31 ballotte bianche e 9 dorate e coloro che estraevano queste ultime entravano di diritto a formare la Mano.

Completate in questo modo la formazione delle due Mani, esse lasciavano la sala per riunirsi a parte, dando inizio ai lavori ed al termine dei quali ognuna presentava al Mazor Consejo il proprio candidato (che doveva aver ottenuto una maggioranza di almeno sei voti su nove).

Nonostante l'aumentato grado di complessità, nemmeno questo sistema parve però corrispondere pienamente alla duplice esigenza di contrastare le oligarchie ma allo stesso tempo di elevare alla dignità di senatore il candidato che maggiormente vantasse una preparazione politica e tecnica sufficientemente adeguata per i bisogni della Repubblica. Per questo motivo nel 1279, limitatamente alla fase di formazione delle Mani, il sistema venne radicalmente rivoluzionato, passando da quello detto appunto per Lezionari a quello detto per polizze.

Questo secondo metodo, pur limitando il margine di casualità, permetteva però una scelta più ponderata dei componenti delle Mani. Con l'introduzione di questa innovazione la scelta dei 40 nobilomeni (da dove poi uscivano i nove che avrebbero formato la singola commissione elettiva) venne da allora eseguita per mezzo di apposite schede, dette appunto polizze, in ognuna delle quali ogni nobile vergava il nome del collega che riteneva in cuor suo il più idoneo a formare la Mano.

Gli anni che anticiparono e seguirono l'approvazione della Parte detta della serrata del Mazor Consejo, (1297) videro il ricorso a provvedimenti d'emergenza che, inevitabilmente, stravolsero ogni procedura elettiva fino a quel momento elaborata. L'assemblea sovrana si trovava infatti direttamente interessata da una profonda e travagliata revisione costituzionale, e ciò spiega perchè a partire dal 1282 e fino al 1343, l'elezione dei senatori venne posta nella responsabilità di quattro elettori d'anno, incaricati di compilare un elenco di possibili candidati, sul quale si pronunciava il Mazor Consejo.

Una Parte approvata dal Mazor Consejo nel 1286 volle anzi introdurre un ulteriore gradino per l'ascesa alla carica di senatore, stabilendo che tutti i candidati scelti dai quattro elettori d'anno dovessero, prima dell'approvazione definitiva, aver ottenuto anche la maggioranza favorevole dei voti della Quarantia al Criminal, organo che in questo periodo storico così politicamente incerto ricoprì la delicatissima funzione di filtro contro i tentativi di aggregazione di zente nova.

Compiuta che fu l’adozione della Parte sulla serrata, avviata la stabilizzazione della vita politica dopo la repressione del tentativo di colpo di Stato da parte della fazione nobiliare Bajamonte-Tiepolo, con la Parte che venne presa nel 1343 si decretò l'abbandono della pratica precedente e l'elezione dei senatori venne nuovamente affidata a due Mani di Lezionari formate dal Mazor Consejo, con l’occasione ribadendo il principio che ogni singola elezione dovesse avvenire per la scelta effettuata tra due candidati, cioè in doppio.

L'ultima e definitiva modifica alla procedura elettiva venne introdotta con Parte del 6 agosto 1514, con la quale fu decretato l’allargamento del numero delle Mani necessarie per la scelta del candidato a senatore, che passarono da due a quattro e tali rimasero fino alla fine della Repubblica.

La designazione dei Pregadi ordinari era effettuata fra il mese di Agosto e quello di Settembre, in quest'ultimo mese di norma il giorno di San Michele (29 settembre). La procedura prevedeva l'approvazione di un gruppo di sei senatori per ciascuna riduzione, per modo che il nuovo consiglio risultasse completo solamente dopo un'operazione elettiva della durata di dieci giorni, distribuiti nel corso dei due mesi sopra indicati. A partire da ogni 1° di Ottobre, i nuovi eletti si insediavano, sostituendo tutti coloro che non fossero risultati riconfermati.

 

Elezioni suppletive: gli "stravaganti ordinari".

Nel periodo antecedente l'approvazione della Parte detta della serrata del Mazor Consejo (1297), le elezioni per la sostituzione dei senatori stravaganti (membri di diritto che durante la carica venivano a mancare per decesso oppure, come più spesso avveniva, perchè eletti ad altro incarico), venivano di norma effettuate direttamente dagli stessi senatori in carica, che vi provvedevano per cooptazione.

A parere del Mazor Consejo questo sistema non parve però rispondere pienamente alle esigenze di contrastare attivamente possibili degenerazioni oligarchiche. Per questo motivo con Parte del 27 settembre 1506, l'assemblea sovrana decretò che anche le elezioni suppletive dovessero aver luogo attraverso la designazione di quattro Mani di Lezionari, ma concedendo in questo caso anche con la partecipazione dello scrutinio (candidato) proposto dalla Signoria.

 

La "Zonta" del "Pregadi".

Il motivo che portò all’istituzione di una Zonta (ossia Aggiunta) al nucleo originario dei 60 senatori, trae origine dalla consuetudine dei nobilomeni veneziani di affiancare volentieri al Pregadi un'apposita commissione straordinaria nei casi in cui si palesasse la necessità per l'organo politico di poter contare sul parere di un numero variabile di tecnici di provata fama nella materia che si andava a trattare.

Tali commissioni erano quindi istituite perchè provvedessero alle necessità di consiglio in ambiti ristretti di competenza: in occasione di guerre, oppure per studiare particolari accorgimenti in riguardo al commercio, od ancora per sorvegliare con la necessaria competenza l'esecuzione di importanti opere pubbliche. Qualunque fosse il campo d'intervento, i poteri delegati discendevano sempre dal  Mazor Consejo, potendo essere talvolta esecutivi, oppure consultivi ma anche d'inquisizione. La durata della carica dipendeva generalmente dal protrarsi delle condizioni che ne avevano generato l'istituzione, talvolta per pochi mesi, altre volte anche per alcuni anni.

Prima della formalizzazione della Zonta, ma anche dopo di questa quando se ne ravvisò la necessità, vennero istituite decine di commissioni straordinarie, di seguito ne vengono elencate alcune tra le più importanti:

  • il Consejo dei XX, eletto nel 1268 (libro FRACTUS c.55) perchè si   adoperasse a frenare una terribile carestia e per appianare alcune discordie con gli Stati confinanti;

  • il Consejo dei XX, eletto il 23 giugno 1289 (libro ZANETA c.59) perchè sovrintendesse alla guerra in Istria e nel Friuli;

  •  il Consejo dei XXX, eletto nel maggio del 1294 (libro PILOSUS c.411) perchè sovrintendesse alla guerra con Genova;

  • il Consejo dei VII, eletto il 25 giugno 1308 per sovrintendere alla guerra per il possesso di Ferrara (libro MAGNUS E CAPRICORNUS c.72 t.)

  • il consiglio di XVIII, eletto il 7 giugno 1315 per seguire le vicende di Romania (libro CLINCUS CIVICUS c.4).

Indubbiamente il frequente ricorso a commissioni temporanee rinfrancava la generale tendenza antioligarchica del patriziato, poiché in questo modo si evitava il rischio che deleghe saltuarie venissero assorbite definitivamente dall'organo alle quali erano assegnate; d'altro canto l'equilibrato numero dei componenti consentiva la celerità d'intervento abbinata alla ponderatezza delle decisioni.

A fronte di tali innegabili vantaggi esisteva naturalmente il rovescio della medaglia, rappresentato sia dalla larga autonomia assegnata ai componenti della commissione, ciò che poteva condurre ad imprevedibili contrasti con gli altri organi costituzionali dello Stato, ma anche dal pericolo che la consuetudine portasse automaticamente al rinnovo perpetuo.

Designati per i suffragi del Mazor Consejo, questi Collegi straordinari giustamente riferivano del loro operato direttamente al Pregadi, e fu appunto in seguito alla stretta convivenza instauratasi con una di queste speciali commissioni che portò alla nascita della Zonta del Pregadi. Il connubio iniziò quando Venezia, conclusa la guerra contro l'Ungheria per il possesso della Dalmazia,  si trovò implicata nella repressione di una rivolta scoppiata nell'isola di Candia (l'attuale Creta).

Il 17 novembre 1363, sotto il dogado di Lorenzo Celsi (1361 ‑ 1365), una Parte istituì una commissione straordinaria composta da 20 nobilomeni (libro NOVELLA del Mazor Consejo c.88) perchè seguisse da vicino l’evolversi della questione. Immediatamente rinnovata allo scadere del mandato, l'elezione continuò in seguito ad essere effettuata per scrutinio del Pregadi, entrandovi non più di un patrizio per casata, previa l’approvazione del Mazor Consejo.

Seppure regolarmente confermata ad ogni sua scadenza, e perciò implicitamente riconosciuta come necessaria, in questo primo periodo l'aggregazione di questa commissione al Pregadi continua a conservare intatta la caratteristica di precarietà che era figlia della più schietta tradizione costituzionale di Venezia, la cui struttura politico‑burocratica si orientò sempre nel cercare di conservare i suoi connotati originali. Ai nuovi bisogni il Governo suppliva inizialmente con provvedimenti eccezionali e solo se questi avessero dato buona prova per un lungo periodo di tempo, erano definitivamente confermati.

Anche la Zonta seguì lo stesso identico iter e man mano che cresceva la sua importanza, altrettanto gradualmente il Mazor Consejo intervenì dotandola di poteri sempre più ampi, ma anche aumentandone la consistenza numerica. Il segno evidente dello sviluppo costituzionale ormai in atto, fu la sua lenta ma costante stabilizzazione attraverso una rielezione costante che la portò ad essere così ben assimilata dal Pregadi, che in sostanza ogni differenza di dignità politica tra i 60 senatori iniziali ed i 60 aggiunti era da tempo ormai scomparsa.

Con il Dose Michele Steno (1400 ‑ 1413), il 21 maggio 1413, i nobilomeni eletti a comporre la Zonta divennero 40, quindi con il Dose Francesco Foscari (1423 ‑ 1457), il 30 settembre 1450, quando i membri arrivarono al numero definitivo di 60, già essi avevano ormai riconosciuto il titolo e la dignità di senatori.

Concludendo, l'aggregazione pilotata di una così notevole quantità di membri al nucleo iniziale del Pregadi ottenne due effetti immediati: il primo, che così facendo la responsabilità in merito alle decisioni assunte venivano maggiormente diluite; il secondo, ben più importante, che un numero ancora maggiore di nobilomeni entrava a partecipare alle gravi decisioni politiche di quel consesso, attenuando l’onnipresente ansia antioligarchica che attanagliava il patriziato veneziano.

Riconosciuta l'importanza tecnica e la validità politica dell'opera della Zonta all'interno dei meccanismi costituzionali dello Stato, finalmente con la Parte presa il 29 settembre 1506 il Mazor Consejo ritenne opportuno ufficializzare che questa avesse a rinnovarsi ogni anno automaticamente, senza più il bisogno di speciali decreti di proroga.

 

Elezione dei senatori detti "Pregadi straordinari".

Una volta resa permanente la sua elezione, la scelta dei componenti della Zonta venne in principio autonomamente disposta dai 60 Pregadi tramite cooptazione, e questa consuetudine continuò ininterrottamente fino al 16 dicembre del 1442, quando il Mazor Consejo intervenne approvando una Parte che di fatto avocò alla sua competenza la facoltà di confermare, in seconda istanza, i membri che erano stati scelti,  compito che avrebbe assolto con la formazione di due Mani di Lezionari.

L'iniziativa intrapresa dal Mazor Consejo prendeva le mosse dagli effetti di altra Parte approvata il 29 settembre 1410, rimasta però inapplicata, che già aveva riconosciuto all’assemblea sovrana la facoltà di approvare in via definitiva gli stravaganti della Zonta. Infatti, anche contro questo nuovo decreto venne a coalizzarsi la forte resistenza da parte di un'ala minoritaria della nobiltà che non riteneva necessario che la Zonta fosse sottoposta alla potestà del Mazor Consejo. A sostegno della difesa dello status quo vennero sollevate alcune motivate eccezioni: si ricordò che l'approvazione dei membri della Zonta doveva essere eseguita, in ossequio alla legislazione in vigore, immediatamente dopo l'indicazione del Senato. Ciò però obbligava in pratica l'assemblea sovrana a rimanere raccolta fino a 4 ore di notte (le ore 22 odierne), quindi in contrasto con altra legge che, risalendo al XIII secolo, stabiliva che il Mazor Consejo dovesse aggiornare i propri lavori non appena giunto il tramonto.

Facendo leva sulle contraddizioni legislative, ma obbligati alla consueta lentezza che il sistema costituzionale imponeva all’emersione di posizioni contrarie alla maggioranza, solo due anni dopo gli oppositori arrivarono a presentare in Senato, il 27 settembre 1444, una Parte che chiedeva esplicitamente la revoca della legge approvata ventiquattro mesi prima. La proposta venne respinta e si preferì continuare con la riforma che in ogni caso era in vigore; tuttavia, allo scopo di eliminare definitivamente qualsiasi possibilità di future richieste di abrogazione, che forse nel periodo continuarono ad essere presentate, il giorno 1° ottobre 1451 il Mazor Consejo approvò una Parte con la quale fu stabilito che, per sanare l’eccezione sollevata a suo tempo dall'opposizione, dimostratasi fondata, i componenti della Zonta dovevano essere approvati tutti assieme, il giorno seguente nel quale essi erano stati scelti dal Pregadi, quindi il 30 di Settembre, giorno di San Girolamo.

Successivamente fu necessario approvare altre Parti per regolare questa procedura elettiva, e le leggi più importanti in questo senso furono in maggioranza emanate dal Consejo dei Diese ed in qualche caso dal Mazor Consejo, lasciando in questo caso il Senato opportunamente in posizione defilata. Per assicurare la più larga partecipazione possibile dei nobilomeni alle operazioni di convalida, il 30 luglio 1485 fu stabilito che il giorno della conferma dei candidati si facessero altre voci (cioè si eleggessero anche altre cariche di minore importanza) in modo da attirare anche coloro che non erano interessati a cariche così alte.

Durante le procedure di voto, le porte della sala venivano chiuse allo scoccare della terza ora del giorno (le ore 9 antimeridiane odierne) ed erano autorizzati ad uscirne solamente i candidati sui quali doveva aver luogo il voto; nessun altro poteva lasciare la grande sala ed i Censori erano formalmente incaricati di vigilare che questa disposizione venisse strettamente rispettata.

La pena prevista per i trasgressori era l'interdizione per due anni da ogni ufficio, reggimento e consiglio, nonché la condanna al pagamento di una multa di 50 ducati. Onde rendere più difficile qualsiasi tentativo di broglio, venne inoltre decretato che il giorno nel quale si tenevano le votazioni per la loro conferma, i nominati dal Senato non potessero presentarsi né a palazzo né in piazza se non dopo un'ora conclusa l'elezione, pena la nullità della loro nomina ed una multa di cinque ducati.

Dopo di ciò, l’ultima modifica al sistema elettivo della Zonta si ebbe con una Parte del 22 settembre 1501, quando venne decretato che anche i senatori candidati per la Zonta, dovessero essere confermati in Mazor Consejo mediante la formazione di non più con due ma con quattro Mani di Lezionari.

 

 

Elezioni suppletive, gli "stravaganti della Zonta".

Molto prima che la medesima disposizione fosse adottata anche per gli stravaganti ordinari, per la designazione degli stravaganti della Zonta il Mazor Consejo approvò una Parte il giorno 29 settembre 1410 con la quale intese riservarsi il diritto di approvare i senatori stravaganti per la Zonta, attraverso la costituzione di due Mani di Lezionari.

Una modifica ulteriore al procedimento di conferma venne introdotta con l'approvazione di una Parte il 27 settembre 1506 ed interessò questa volta tanto gli stravaganti ordinari che gli stravaganti della Zonta.

In questa data infatti, vincendo le ultime resistenze opposte da un nucleo di importanti famiglie, il Mazor Consejo stabilì che le Mani di Lezionari venissero aumentate, passando da due a quattro (Libro d’Oro Nuovo c.203) e che la conferma divenisse obbligatoria per la scelta di tutti i nuovi senatori, sia del Pregadi che della Zonta.

Nonostante tanto rigore antioligarchico profuso dalla nobiltà veneziana, va evidenziato che con il passare del tempo la consuetudine prese ad affiancare alle quattro Mani formate dal Mazor Consejo anche uno scrutinio del Pregadi (candidato proposto dal Senato), il quale forte del prestigio di chi lo proponeva, non di rado risultava essere il prescelto. Vero è che la carica non era alla portata di chiunque; l'enorme dispendio di risorse private al quale era sottoposto il senatore al fine di mantenere alto il decoro dello Stato non trovò mai un riscontro in un qualche pur modesto rimborso spese da parte della Repubblica.

 

Gli altri membri di diritto.

I 60 senatori che formavano il Pregadi assieme ai 60 che formavano la Zonta erano i soli membri che accedevano in Senato previa elezione. Tuttavia anche altri alti magistrati, provenienti da importanti consigli della Repubblica, videro ben presto e quasi spontaneamente riconosciuto il diritto di poter accedere a quest’importante organo di governo dello Stato, sia per le peculiari prerogative tecniche che erano a loro delegate in virtù del loro ufficio, e sia per le importanti posizioni che ricoprivano nella struttura costituzionale. Questi uffici erano:

  •  il Dose,

  •  i Consiglieri ducali superiori,

  •  i Consiglieri ducali inferiori,

  •  il Collegio dei Savi della Consulta,

  •  il Consejo dei Diese,

  •  la Quarantia al Criminal,

  • gli Avogadori de Comun.

 

Gli uffici con dignità di "Sottopregadi".

Fra le magistrature elette in Mazor Consejo, col tempo alcune di esse vennero ammesse a partecipare ai lavori del Senato, perchè generalmente stimate tecnicamente più che autorevoli nella materia di loro competenza e quindi di indubbia utilità ogni qualvolta il Senato si trovasse ad affrontare una discussione politica sull'oggetto del loro ufficio.

Già ai tempi del famoso cronista Marin Sanudo, nella sua Cronachetta dedicata al Dose Agostino Barbarigo (1486‑1501), si trovavano distinte dalle altre alcune magistrature col titolo di Sottopregadi:

  • Provedadori a l'Armar,

  • Provedadori sora Camere,

  • Provedadori de Comun,

  • Provedadori sora Offici e Cose del Regno di Cipro,

  • Provedadori a la Camera d'Imprestidi,

  • Provedadori a la Sanità,

  • Officiali a le Rason vecie,

  • Officiali a le Rason nove,

  • Savi in Rialto,

  • Diese Savi a le Decime,

  • Camerlenghi de Comun

  • Patroni a l'Arsenal.

Secondo una Parte approvata il 7 settembre 1681 (libro BALLARINUS FILIUS c.224 t.) è possibile desumere che in seguito, allo scopo di permettere l'ingresso in Senato a tutti coloro che vantassero una profonda conoscenza sul funzionamento dell'apparato burocratico, si volle istituita una vera e propria scala di importanza, per la quale avveniva l'ascesa del nobilomo che ambisse a raggiungere la dignità di senatore.

A questo scopo fu adeguatamente ampliato il numero delle magistrature con il titolo di Sottopregadi e si istituirono tre categorie, l'appartenenza ad una delle quali indicava la minore o la maggiore importanza dell'incarico affidato. Queste tre categorie erano denominate lochi o anche loco, con gradi di privilegio che erano riconosciuti in rapporto all'importanza attribuita. L'espressione aver loco, significava appunto aver titolo, vale a dire la possibilità di partecipare ai lavori del Senato avendo riconosciuto per legge un seggio (loco) al suo interno.

I lochi erano divisi in primo, secondo e terzo, il nobilomo aspirante senatore doveva ottenere prima l'elezione ad un ufficio di primo loco, quindi scaduto il mandato cambiare incarico passando ad un ufficio di secondo loco, infine tentare di assumere una magistratura appartenente all'ultimo grado della scala, l'incarico di terzo loco, il quale rappresentava l'anticamera alla sempre incerta designazione a senatore. E' infatti importante sottolineare come, una volta arrivato in vista alla candidatura per l'elezione in Senato, il nobilomo poteva vedersi sbarrata la via d'accesso, spesso a causa delle norme sull'incompatibilità del numero massimo di membri per famiglia ai quali era concesso simultaneamente la presenza in questo consiglio.

A seguire sono dunque elencate le magistrature che erano comprese entro ogni singolo loco, rimandando il lettore che intendesse avere maggiori e più dettagliate informazioni sulle competenze e sulle prerogative tecniche dei singoli uffici, a consultare l'apposita scheda.

 

Sottopregadi di Primo Loco:

  • Camerlenghi de Comun,

  • Provedadori sora Offici e Cose del Regno de Cipro,

  • Savi sora Conti,

  • Officiali a le Cazude,

  • Officiali a la Camera d'Imprestiti,

  • Officiali al Cattaver.

Sottopregadi di Secondo Loco:

  • Esecutori a le Aque,

  • Provedadori sora Banchi,

  • Provedadori a la Sanità,

  • Provedadori a le Pompe.

Sottopregadi di Terzo Loco:

  • Provedadori de Comun,

  • Provedadori sora Camere,

  • Provedadori sora Cottimi,

  • Officiali a le Rason vecie,

  • Officiali a le Rason nove,

  • Officiali ai Diese Offici,

  • Patroni a l'Arsenal.

Le altre magistrature ammesse.

All’innata tendenza della Costituzione veneziana di allargare, in funzione antioligarchica, il numero dei membri dei maggiori consigli della Repubblica non sfuggì certamente il Senato al quale, col passare degli anni, furono aggiunte numerose altre magistrature che detenevano il maneggio di affari più o meno importanti, venendo però sempre esclusi tutti gli uffici aventi mansioni puramente esecutive assieme a tutti quelli con compiti prevalentemente di tutela del diritto privato.

Oltre dunque agli organi costituzionali dello Stato ed alle magistrature appartenenti alla categoria dei Sottopregadi, altre ne vennero aggiunte; anzi alcuni degli uffici minori più sotto riportati, risultarono essere così fondamentali per una buona e retta amministrazione della cosa pubblica (quale il Senato tendeva), che pochi anni dopo la loro aggregazione, la giurisdizione sulla loro elezione venne assorbita dal Senato stesso, che rendendole eleggibili solo dal suo corpo, le elevò al rango di magistratura senatoria.

  • Provedadori alle Biave,

  • Provedadori al Sal,

  • Governadori sora le Intrade,

  • Savi sora procuratori,

  • Procuratori de San Marco,

  • Savi in Rialto,

  • Savi sora le Decime

  • Provedadori sora Denari, (Cassieri del Collegio)

  • Provedadori sora Gastaldi,

  • Provedadori al Polesine

  • Provedadori a la Dogana da Mar

  • Provedadori a la Camera d'Imprestiti,

  • Provedadori sora i Dazi,

  • Provedadori sora Banchi,

  • Censori,

  • Savi sora la Revisione dei Conti,

  • Cinque Savi alla Mercanzia,

  • Sopraconsoli,

  • Provedadori a le Vettovaglie,

  • Savi a le Aque,

  • Provedadori a le Legne,

  • Provedadori sora l'Armar,

  • Provedadori a l'Arsenal,

  • Riformatori allo Studio di Padova,

  • Provedadori sora Monasteri,

Altre aggregazioni temporanee:

Al Senato non premeva soltanto avere una visione aggiornata e competente in merito agli affari che era chiamato a gestire; anche coloro che dovevano partire per qualche missione diplomatica era opportuno che si uniformassero alla tendenza politica generale del Governo. Per questo motivo gli Oratori rimanevano aggregati al Senato fino al giorno della loro partenza per la sede diplomatica alla quale erano stati assegnati.

Altre aggregazioni temporanee avevano invece lo scopo di trattenere in Senato competenze od esperienze maturate di recente, così che il Governo potesse disporre di notizie e di opinioni sempre aggiornate. I titolari degli uffici sotto elencati, godevano del diritto di aggregazione in Senato non appena fossero rientrati a Venezia dopo compiuto il mandato. I Castellani per l'importanza della città nella quale avevano servito, i Provveditori per l'importante posizione strategica di ciascuna fortezza, i Capitani Generali da Mar per l'alto prestigio del loro incarico.

  • Castellani di Brescia,

  • Castellani di Verona,

  • Castellani della Cappella di Bergamo,

  • Provveditori della Suda

  • Provveditori di Spinalonga,

  • Provveditori delle Garabuse,

  • Provveditore di Cividale,

  • Provveditore in Dalmazia,

  • Provveditore di Palmanova,

  • Rettore di Verona,

  • Rettore di Vicenza,

  • Capitani Generali da mar.

 

I figli e i nipoti del Dose.

Un motivo particolare stava alla base del privilegio accordato ai parenti del Dose di avere ingresso in Senato: era questa infatti una sorta di compensazione prevista dalla legge per attenuare gli effetti della rigorosissima norma che imponeva a tutti i parenti più prossimi del Serenissimo Principe l’esclusione da ogni ufficio, beneficio, magistratura, dignità vitalizia o temporanea, dunque l’impossibilità di intraprendere qualsiasi carriera politica.

Con Parte del 1473, fu stabilito che i figli del Dose potessero essere ammessi in Senato al compiere dei 30 anni; tale privilegio, in seguito esteso anche ai fratelli del Capo dello Stato, sembrò però eccessivamente ampio, tanto che con Parte del 1623, l’ingresso venne da allora limitato solamente al solo fratello ed al figlio più anziani.

Nel caso mancassero figli e fratelli, dal 1722 fu concesso l’ingresso ad uno solo dei nipoti del fratello del Dose ma a partire dal 1762 i nipoti ammissibili divennero due; finalmente nel 1763 venne allargato tale privilegio anche a due figli maggiori del Doge, sempre sotto la solita condizione che avessero compiuto 30 anni.

Per concludere, va ricordato che la possibilità per ogni consanguineo del Dose di avere ingresso in Senato era comunque subordinata al ballottaggio favorevole del Senato; il privilegio, una volta acquisito, cessava senz'altro alla morte del Principe.

I parenti che venivano ammessi in Senato, non godevano di alcun diritto, all'interno dell'assemblea essi assistevano passivamente ai lavori politici.

 

Le aggregazioni per denaro: i "senatori per soldo".

Le gravissime angustie finanziarie in cui la Repubblica finì per trovarsi nel bel mezzo della devastante guerra contro la Lega di Cambrai (1508), sollecitarono il Governo allo studio di tutte le soluzioni idonee a velocemente rimpinguare le ormai esauste casse dell'Erario. Tra le tante proposte che vennero formalizzate, si ricorse anche alla vendita delle cariche pubbliche, fatto invero non eccezionale nella tradizione politica veneziana, specie se rapportato alle cariche minori, tuttavia in questa occasione, per la prima volta si prevedeva il riconoscimento del titolo e della dignità di senatore.

Il primo provvedimento di questo tipo si ebbe con l'approvazione di un decreto preso il 17 marzo 1510, a favore del nobilomo Taddeo Contarini, il quale ottenne la dignità di senatore sborsando in cambio la ragguardevole cifra di 2.000 ducati. Immediatamente si sparse però in città la voce secondo la quale quanto ottenuto dal Contarini sarebbe stato possibile avere addirittura sborsando di meno, ciò indusse il Consejo dei Diese ad intervenire approvando il 15 aprile 1510 una Parte che stabiliva il principio secondo il quale la cifra di 2.000 ducati doveva essere considerata come il minimo da versare per ottenere il titolo di senatore, dignità che oltretutto da questo momento non sarebbe stata più concessa in perpetuo ma solamente sino al completo rimborso da parte dello Stato, di quello che ora diveniva un prestito,

Fattesi però le ristrettezze economiche nuovamente pressanti, solo due mesi dopo l'autorevole intervento dei Diese, con la consueta praticità venne concesso a ben dieci nobilomeni, per la cifra di soli 1.000 ducati a testa, di ottenere l'ingresso in Senato, pure se solamente fino al completo rimborso del debito ma con la possibilità però di potersi fregiarsi del titolo di senatore in perpetuo, avendo così aperta la possibilità di poter accedere in seguito a tutte le cariche di Sottopregadi. A questo punto però, coloro che avevano pagato il doppio, ottenendo in verità un beneficio di portata assai minore, protestarono con risentimento ma purtroppo a nulla valsero le loro continue suppliche per ottenere almeno una parificazione di trattamento tanto che, formalizzata e discussa la richiesta, essa venne decisamente respinta il 30 agosto 1510, con la motivazione che quanto era stato recentemente riconosciuto era posteriore alla legge che li riguardava e che in definitiva la nuova disposizione approvata non vantava alcuna forza retroattiva.

Tale solenne dichiarazione, che ribadiva il radicato pragmatismo della procedura politica veneziana, venne infatti puntualmente accantonata non molto avanti nel tempo quando, trovandosi continuamente stretto nella morsa del debito, nel corso del 1525 il Governo si trovò a dover disporre che il limite minimo di esborso venisse abbassato sino alla cifra di 500 ducati, con beneficio di ingresso in Senato consentito per la durata di quattro anni ma il titolo di senatore riconosciuto in perpetuo solo a chi però rinunciasse al rimborso del debito dallo Stato. Si noti che il versamento della cifra richiesta non costituiva l'atto che permetteva automaticamente l’assunzione della carica di senatore; il nobile entrava effettivamente in possesso del sospirato titolo solo se il suo acquisto della nomina veniva in seguito confermato dalla maggioranza dei voti del Consejo dei Diese e la Zonta (fino a quando quest'ultima non venne abolita).

In conclusione, vendere o dare in pegno le cariche pubbliche più importanti dello Stato, dopo aver così a lungo lottato per mettere a punto quei meccanismi che ne dovevano determinare l’assegnazione sulla base di una più che comprovata competenza, fece sempre considerare tale procedura alla grande maggioranza dei nobilomeni come un male necessario ma che sempre andava vivamente deprecato, al punto tale che la possibilità di ricorrere a questa odiosa ed odiata procedura venne alfine ufficialmente abolita dal Consejo dei Diese con Parte approvata il giorno 11 maggio 1531, nella quale veniva severamente ribadito anche il divieto all’illegale procedura di cedere la dignità acquisita per denaro ai fratelli o ai parenti.

 


 

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