Repubblica Serenissima

Collegi Solenni

colegio a le rapresaglie

(collegio alle rappresaglie)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Pare che il Colegio a le Rapresaglie sia stato istituito per la prima volta nel corso del 1272, composto da quindici nobilomeni e presieduto direttamente dal Dose, anche se la competenza in materia non venne ad esso completamente delegata. Una Parte del 1310 stabilì infatti che qualora il valore del danno a cui applicare la rappresaglia non avesse oltrepassato le 300 lire veneziane, la titolarità dell'azione di recupero passava alle magistrature dei Sopraconsoli e dei Provedadori de Comun.

In particolare, attraverso la lettura del Capitolare dei Sopraconsoli, è possibile desumere che il Colegio si potesse riunire legalmente quando non al di sotto dei dieci membri, essendo composto dalle seguenti magistrature:

v      il Dose,

v     almeno quattro Consiglieri ducali,

v      gli Avogadori de Comun,

v      i Sopraconsoli,

v      i Provedadori de Comun.

Successivamente, nel corso del XV secolo, il Senato iniziò gradatamente ad ingerirsi di questa materia, emanando alcuni regolamenti con l'intenzione di impedire il manifestarsi di rappresaglie anche in assenza di un giusto motivo.

L'interessamento manifestato dal Senato, giustificata dal risvolto che interessava la pace sociale dello Stato, segnò anche l'inizio del declino dell'importanza del Colegio, il quale probabilmente si riunì per l'ultima volta nel corso del 1431, dopo di che tutti gli atti inerenti le rappresaglie furono presi in carico alternativamente dagli Avogadori de Comun e dai Provedadori de Comun.

Finalmente, nel corso del 1456 il Mazor Consejo intervenne decretando che la giurisdizione sulla materia fosse delegata alla competenza del Senato, confermando contemporaneamente la definitiva abolizione del Colegio.

 


Competenze.

All'interno della normativa veneziana, era compresa anche una minuta regolamentazione riguardante l'attuazione delle rappresaglie, ossia i modi ed i tempi secondo i quali era considerato lecito imporre pignorazioni forzate in capo a due categorie di privati cittadini:

v      contro i sudditi che si rendessero rei di danneggiamenti od atti ingiuriosi nei confronti dello Stato, attuati nel corso di guerre od anche in occasione di sollevazioni, quest'ultime da parte specialmente di fazioni di nobili di Terra Ferma od in Levante;

v      contro cittadini di altri stati residenti nei domini veneti e contro i quali si procedeva quando il loro sovrano ingiustamente espropriasse dei loro beni ed averi sudditi veneti colà residenti.

Tre quindi erano i principi ispiratori dell'azione di rappresaglia:

v      la salvaguardia del decoro della nazione;

v      il risarcimento (pubblico e\o privato) del danno subito;

v      porre un freno agli abusi che venivano introdotti in occasione della quantificazione del danno e del relativo risarcimento.

Il compito del Colegio era quello di inoltrare ai Principi stranieri la formale richiesta di restituzione dei beni confiscati a veneziani. Avutone un rifiuto, adoperarsi perchè i beni di cittadini di quello Stato residenti all'interno della Repubblica venissero confiscati a beneficio dei sudditi veneti usurpati delle loro proprietà.

Era di norma concesso ai sudditi di ricorrere autonomamente alla rappresaglia per il risarcimento di danni patiti, tuttavia in questo caso lo Stato applicava una tassa sul valore totale di quanto ottenuto.

Più tardi, a causa dell'avidità che iniziò a manifestarsi dai privati nelle pretese di risarcimento, la possibilità di rappresaglia venne ristretta ai soli casi di violenza, rimanendo inoltre assolutamente proibito ai mercanti che intrattenessero rapporti con Stati esteri di poter ricorrere a tale atto dopo aver vanamente sollecitato la regolazione dei crediti vantati nei confronti di clienti esteri.

 


Dignità politica.

 

 


 

Bibliografia essenziale.

SANDI : "Principi di storia ..." tomo II, pag. 746

 

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