Istituzione.
I regolamenti tedeschi sullo sfruttamento delle miniere
vennero adottati ufficialmente dalla Repubblica di Venezia con
decreto approvato dal Consejo dei Diese nel 1488,
quindi riveduti ed aggiornati dal medesimo Consiglio nel corso
del 1670.
Inizialmente la responsabilità sulla sorveglianza dei
giacimenti fu delegata ad un suddito del luogo al quale era
dato titolo di Vicario General, con facoltà di poter
giudicare in prima istanza le controversie che nascessero tra
i privati, ma inoltrando gli eventuali appelli ai Capi del
Consejo dei Diese.
All'esazione della tassa imposta sugli appalti avrebbe dovuto
provvedere il Magistrato a le Aque (sempre per mezzo
del Vicario), anche se pare che a Venezia la
magistratura non tenesse alcun registro degli eventuali
debitori, forse tenuto in loco e senza riscontro dal
detto Vicario.
Questa
gestione dei giacimenti sin troppo approssimativa causò ben
presto una estrema confusione amministrativa. Fu rilevato che
non esisteva un catasto pubblico delle miniere; mancava un
esatto registro delle esazioni sul quale fossero riportati i
nomi dei debitori; si accordavano spesso in appalto nuove
miniere concedendo il pagamento di un gettito minore e
tralasciando l'applicazione della decima mineraria; se
qualche riscossione dei diritti dello Stato sullo sfruttamento
veniva mai effettuata, questa passava poi attraverso troppe
mani.
Per
porre severo rimedio ad uno simile sfacelo, nel 1665 il
Consejo dei Diese intervenne in materia istituendo un
ufficio composto da tre nobilomeni col titolo di
Deputadi sora le Miniere, con durata d'incarico di un anno
e relativa contumacia della stessa durata.
Reso formalmente inutile, la figura del Vicario Generale
venne abolita l'anno seguente, concedendo nel contempo alla
nuova magistratura di scegliersi da sè i propri ministri
subalterni.
Con un decreto di poco successivo, il Consejo dei Diese
stabilì la formazione di un Colegio composto da sette
nobilomini, estratti per mano del Dose di due in
due anni, competente a giudicare in appello i ricorsi contro
le sentenze emesse in primo grado dai Deputadi.
Va sottolineato che a conclusione del dibattimento, i
Deputadi che però non fossero attuali
nell'ufficio avevano la facoltà di por ballotta nel
determinare la sentenza, che era considerata inappellabile.
Competenze.

I
primi provvedimenti adottati dai Deputati furono
indirizzati a sanare la precaria situazione amministrativa:
furono istituiti regolari registri contabili; venne fatto un
elenco ufficiale di tutte le miniere esistenti nel territorio
dello Stato; si convocarono tutti i concessionari perchè
producessero i diritti di sfruttamento; si riesaminarono le
pretese di esazione dalle imposte; fu categoricamente vietato lo
sfruttamento di boschi e pascoli situati nelle prossimità delle
miniere, fino a quel momento considerati parte delle
concessioni.
Il
Magistrato a le Aque, al quale rimase la competenza di
riscuotere le tasse dai debitori, continuò a servirsi per questo
scopo di Vicari. Per legge le somme riscosse furono però
vincolate per finanziare lavori idraulici in laguna od opere
difensive del territorio metropolitano della capitale.
Nel 1666 il Consejo dei Diese concesse ai
Deputadi di tenere quale ministro principale un
Vicario, noto anche con il titolo di Soprastante,
affinché si procedesse all'esazione delle decime minerarie
e alla repressione delle frodi. Con l'occasione fu anche
decretato che la durata di carica dei Deputadi venisse
ampliata fino a due anni, affinchè gli eletti avessero un
maggior lasco di tempo per ben approfondire le cose inerenti
l'ufficio.
Più
tardi, al Vicario Soprastante, si volle aggiunto anche un
Segretario dell'ordine della Cancelleria, affinchè
con più cura si ispezionassero i giacimenti situati tanto in
Terra Ferma che in Levante; inoltre a coadiuvare il
Segretario si aggiunse poco dopo anche un Ingegnero,
per la parte tecnica.
Tuttavia,
risultando praticamente impossibile la continua ispezione di
tutte le miniere dello Stato affidato ad un corpo di funzionari
pubblici così ristretto, nel 1669 il Consejo dei Diese
decretò l'istituzione di nuovi Vicari per le provincie di
Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Treviso, Asolo,
Belluno, Udine, Bassano e nel Cadore. Ai Vicari rimase
delegata la facoltà di giudicare in primo grado, con appello
concesso ai Deputadi e successivamente, come terzo grado
di giudizio, al Colegio dei sette.
In
materia di miniere, rispetto ai Rettori veneziani residenti
nelle città capoluogo suddite, i Vicari ebbero
riconosciuta qualche forma di autonomia decisionale, anche se
poi in realtà la consuetudine finì per imporre ad essi funzioni
meramente esecutive. L'organizzazione generale e la disamina di
ogni pretesa di esenzione o di privilegio avanzata dai privati
restarono saldamente nella competenza dei Deputadi, che
trasmettevano i provvedimenti ai Vicari per mezzo dei
Rettori.
Di
ogni decisione adottata, i Deputadi tenevano minutamente
informato il Consejo dei Diese, indirizzando in copia ai
tre Capi ogni pubblica scrittura o provvedimento.
Dignità politica.

Composto da membri del Consejo dei Diese ne godevano
della stessa dignità.
Bibliografia essenziale.
SANDI : "Principi di
storia..." vol 6°, libro 11°, pag.799 segg.
ASV :
"Cartografia, disegni, miniature..." pag.93
FERRO : "Dizionario di
diritto..." tomo VII, pag.194