Istituzione.
Per l'importanza del ruolo che ricoprivano nel coadiuvare lo
Stato nell'opera di assistenza sociale, ma anche per aumentare
il livello del controllo politico sui loro atti, le sette schole grandi
di Venezia (San Marco,
San Giovanni Evangelista, San Teodoro, San Rocco, Santa Maria
della Carità, Santa Maria della Misericordia e Santa Maria del
Carmelo), a partire dagli inizi del secolo XVII questi
sodalizi vennero
sottoposti alla diretta autorità del Consejo dei Diese
il quale al minimo sentore di abusi o di
disordini, provvedeva ad eleggere tre
nobilomeni che erano tolti dal suo corpo ed ai quali
delegava il compito di inquisire e di riferire sul
risultato delle indagini.
I revisori e regoladori vennero tolti
per la prima prima volta, come d'uso in via provvisoria, nel
corso del 1622 ed esaurito il loro mandato l'ufficio decadde. Venne
reintrodotto nel 1625 e quindi nel corso del 1627
venne stabilita la rielezione in perpetuo,
senza bisogno di continue proroghe ma con la limitazione
che coloro che fossero chiamati a sostenere l'incarico
avrebbero dovuto aver già sostenuto l'ufficio di Consiglier
ducal oppure di Consiglier dei Diese.
Nel 1628, trascorso un anno dalla sua stabilizzazione, fu
decretato l'affiancamento ai tre inquisidori di una Zonta
composta da sei nobilomeni, che non venne però
rinnovata, mentre la magistratura assunse stabilmente il titolo di
revisori e regoladori sora le schole grandi, con la
variante che, rispetto alla procedura esistente, la
responsabilità di scegliere i candidati venne delegata a tutto
il Consiglio, non più ai soli tre Capi dei Diese.
Infine, dal 1643, al titolo di revisori e regoladori
iniziò ad
accompagnarsi nuovamente quello di inquisidori,
quando il Consejo dei Diese assegnò alla
magistratura la facoltà di utilizzare il rito
inquisitorio nei casi criminali.
Competenze.

I
compiti delegati alla magistratura erano di adoperarsi per reprimere
rapidamente gli eventuali abusi, di introdurre le giuste regole
per la conservazione del patrimonio delle schole, per la buona
amministrazione dei lasciti testamentari dei devoti, nonchè
avere specialissima cura nell'esazione dei censi che fossero dovuti all'Erario.
Di
seguito si riportano alcune fra le più significative
integrazioni di competenza che interessarono l'ufficio:
-
nel 1629 due
revisori vennero espressamente delegati a sovrintendere alla puntuale riscossione dei tributi imposti,
potendo contare per la parte meramente esecutiva sui ministri
subalterni quali i guardiani e gli esattori;
-
nel 1644 venne stabilito che qualunque Parte che fosse
presa da una schola grande in materia di spese, di aggravi
finanziari oppure di revisioni di cassa, doveva essere
preventivamente trasmessa dalla Banca (ufficio di
presidenza della confraternita)
all'attenzione del Consejo dei Diese, affinchè questo ne
approvasse il contenuto con maggioranza di non meno dei 2\3
dei voti. A partire dal 1662, onde alleggerire la propria mole di
lavoro, il Consejo dei Diese delegò stabilmente alla
magistratura la possibilità di approvare da sè le Parti
deliberate dalle schole grandi;
-
per evitare che le
riduzioni (riunioni) non avessero luogo a causa dell'indisponibilità
dei suoi componenti, dal 1661 il Consejo dei Diese stabilì che
venissero regolarmente designati anche due Aggiunti,
affinché
supplissero immediatamente alla mancanza dei titolari.
-
le sentenze emesse dall'ufficio non si
vollero mai definitive ed inappellabili, pertanto rimase sempre
nella facoltà del Consejo dei Diese (per mezzo dell'intervento dei tre
Capi) di poter
tagliare (cassare) come di intromettere (sospendere)
i giudizi che venissero
reputati meritevoli d'appello.
Dignità politica.

Composto da membri del Consejo dei Diese ne godevano
della stessa dignità.
Bibliografia essenziale.
SANDI: "Principi di storia..." vol 6,
libro 11, pag.794
FERRO: "Dizionario di diritto..." tomo
IX, pag. 352