Repubblica Serenissima

Uffici eletti dal

Consejo dei Diese

provedadori sora il bosco del montello

(provveditori al bosco del montello)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Fin dal principio del secolo XVI, la direzione sullo sfruttamento del bosco del Montello spettava al Senato, che a sua volta delegava l'incombenza della sorveglianza a uno dei tre Patroni a l'Arsenal, il quale circa due volte l'anno usciva da Venezia per recarsi ad ispezionare quel luogo.

A partire dal 1519 però, il Consejo dei Diese iniziò (come progressivamente poi avvenne in altri campi della pubblica amministrazione), ad ingerirsi della questione della sorveglianza dei boschi pubblici in modo sempre più diretto, tanto che, a partire da quest'anno, il Patrono a l'Arsenal ricevette l'ordine di partire per l'ispezione da questo Consiglio e non dal Senato.

A partire dal 1523, essendo ormai considerando quale affare di Stato la preservazione del bosco (sfruttato per la costruzione delle galee), il Consejo dei Diese avocò ufficialmente a sè l'intera materia, decretando nel contempo l'assoluto divieto di tagli sotto pena di severissime sanzioni e subordinando ogni rilascio di permesso per nuove costruzioni nell'area del bosco alla strettezza dei 3\4 dei voti di questo Consiglio unito alla sua Zonta.

La capacità e la lungimiranza dell'intervento del Consejo dei Diese venne solennemente riconosciuta anche dopo la radicale riforma alla quale esso fu sottoposto nel corso del 1582\83, quando appunto la tutela del bosco del Montello non venne alienata dalle attribuzioni di sua pertinenza.

Premettendo la sua confermata autorità in materia, nel 1587 il Consejo dei Diese deliberò l'istituzione di un Provedador, che fosse tolto dal suo corpo e con durata di carica di un anno, col titolo di Provedador sora il Bosco del Montello.

In supporto esecutivo per l'applicazione dei provvedimenti, ad esso venne assegnato un Cancellier ed un congruo numero di funzionari provenienti dal basso ministero, nonchè il mantenimento a spese pubbliche di un'abitazione (che venne chiamata Provedaria) situata all'interno del bosco dove risiedeva in permanenza il Capetanio.

Con decreto approvato nel 1690 i Provedadori divennero tre, con anche due Supplenti costituiti dai membri del Consejo dei Diese che nel ballottaggio per l'incarico avessero ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; contemporaneamente la durata dell'incarico venne elevata da uno a due anni.

Nella solco della migliore tradizione amministrativa veneziana, s'intendevano esclusi i candidati che prima non avessero giurato di non possedere beni entro il raggio di cinque miglia dai confini del bosco; tale norma venne ulteriormente inasprita nel 1668, quando l'incarico si rese incompatibile per i nobilomeni che vantassero possedimenti entro il territorio dei ventitre Comuni che circondavano il bosco.

 


Competenze.

Per quanto riguarda la direzione della sorveglianza sul bosco, i Provedadori dovevano adoperarsi affinché fosse data esecuzione alle minute norme introdotte per il suo mantenimento, in particolare:

  • chiudere le cause civili intentate dai privati che, in seguito alla conterminazione dei confini del bosco, avevano sofferto la perdita di terreni, non portando però il contenzioso oltre il limite dei novanta giorni;

  • sorvegliare che le chiese ed i monasteri situati in prossimità dell'area boschiva, non si espandessero occupando abusivamente porzioni di terreno demaniale;

  • far vendere la legna tagliata, versandone con sollecitudine il ricavato nella cassa del Consejo dei Diese;

  • recarsi personalmente in visita al bosco almeno per tre volte all'anno (informando i tre Capi del Consejo dei Diese sulla data prevista per la partenza, in modo da riceverne gli opportuni ordini);

  • presentare al ritorno ai tre Capi del Consejo dei Diese una nota sulle spese sostenute ed una relazione scritta  (dal 1699 l'obbligo di trasferta venne limitato a due volte all'anno) e riferendo sulle spese sostenute per le visite al bosco;

  • fra i ministri assegnati all'ufficio, i Provedadori ne sceglievano uno al quale delegavano il compito della custodia ed della sorveglianza in loco dell'area protetta, prassi che fin dal 1527 era stata introdotta dal Consejo dei Diese e Zonta il quale con proprio decreto che aveva stabilito che tale compito venisse affidato ad uno dei marangoni dell'Arsenale, scelto dai voti congiunti dei Provedadori al Bosco del Montello e dei Patroni a l'Arsenal e confermato in seguito dal Consejo dei Diese. Con il titolo di Capetanio del Montello egli aveva riconosciuto uno stipendio mensile, era coadiuvato da tre uomini di sua fiducia e da due domestici (per i quali prestava pieggeria per le eventuali mancanze). Muovendosi a cavallo essi continuamente pattugliavano il bosco, risiedendo nella Provedaria, dando pratica esecuzione a quanto il Consejo dei Diese ordinava ai Provedadori.

Nel corso degli anni si aggiunsero di corredo ulteriori deleghe:

  • Per quanto invece riguardava l'amministrazione della giustizia, ai Provveditori era concessa la giurisdizione criminale fino ad un massimo di pena di cinque anni di remo in galea, di prigione oppure di bando; giudicavano in prima istanza ma le richieste d'appello si portavano ai tre Capi del Consejo dei Diese.

  • facoltà di istruire processi ed emettere sentenze contro i trasgressori;

  • facoltà di inquisire gli usurpatori, dovendo però nei casi gravi trasmettere l'istruzione del processo ai tre Capi dei Diese;

Altri incarichi riguardavano in particolar modo gli aspetti amministrativi:

  • ogni otto mesi, veniva ruotata tra i Provedadori la responsabilità della tenuta dei conti di cassa;

  • essi potevano riscuotere direttamente alcuni dei dazi, eleggevano i propri ministri, avevano giurisdizione diretta entro i confini del bosco;

  • presiedevano ed ordinavano la venuta dei roveri in Venezia, dando stretto rendiconto al Consejo dei Diese della quantità dei tagli che venivano autorizzati ed eventualmente il criterio seguito nella scelta degli alberi da tagliare.

 


Dignità politica.

Composto da membri del Consejo dei Diese ne godevano della stessa dignità.

 


 

Bibliografia essenziale.  

SANDI                                  : "Principi di storia..." vol 6, libro 11, pag.806 segg.

FERRO                                  : "Dizionario di diritto..." tomo VII, pag.259

 

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