Istituzione.
A regolare la scelta di coloro che aspiravano a servire lo
Stato in qualità di ministro (carica impiegatizia
riservata ai soli cittadini originari di Venezia), soppesando
la loro lealtà, l’onestà, la competenza e quindi sorvegliando
che le procedure previste dalle leggi fossero in seguito da
questi uniformemente ed univocamente applicate, già a partire
dal 1369 la Quarantia al Criminal decretò che il
proprio ufficio di presidenza, i tre Capi, provvedesse a
togliere dal corpo del consiglio tre membri, con il titolo
di Sindici e diritto di poter inquisire sull'operato di
tutti i Sensali di Rialto, ciò in stretta
collaborazione con i Consoli dei Mercanti e gli
Ufficiali alla Messettaria.
A maggior sostegno ai Sindici venne concessa anche la facoltà
d'imporre pene (l'esecuzione delle quali spettava però agli
Avogadori de Comun) e di sottoporre al giudizio della
Quarantia al Criminal l'approvazione di ogni nuovo Sensale,
con l'intento così di meglio tutelare la negoziazione (di cui
i Sensali rappresentavano gli intermediari autorizzati) per
salvaguardare la pubblica fede.
Nel corso del 1384 si delegò a questi magistrati anche la
revisione delle competenze spettanti a tutte le categorie dei
ministri serventi negli uffici di San Marco e Rialto, come
pure le tariffe professionali dei Notai, degli
Scrivani e dei Massari; con il vincolo che
l'approvazione dei nuovi importi spettasse alla Quarantia al
Criminal e che, una volta approvate, i Sindici provvedessero a
farle rispettare.
Rimase esclusa da questo primo provvedimento solamente
l'avvocatura del foro, anche se nel 1431 un decreto del
Maggior Consiglio sottopose tutta la classe forense alla
sindacazione, con facoltà concessa ai magistrati sia di
inquisire che di formare processi, ma dovendo sottoporre poi
il tutto alla Quarantia al Criminal.
Venne inoltre stabilita in due volte all'anno, la frequenza
con cui tutti i ministri degli uffici pubblici dovevano venire
continuamente approvati, in modo che regolarmente sottoposto a
giudizio il loro operato, gli eventuali disonesti fossero
portati a temere le frequenti ispezioni.
Di questi anni è pure la riforma apportata dal Maggior
Consiglio all'ufficio dei Sindici: non più tre ma sei
magistrati; tre per gli uffici di San Marco e tre per gli
uffici di Rialto, con conferma di poter placitare i rei
di angherie ed abusi di fronte alla Quarantia al Criminal.
Nel 1461, in seguito a confusioni createsi per il fatto che i
sei Sindici erano eletti in Quarantia un solo mese prima dello
scadere del loro mandato e che quindi solo quindici giorni
potevano essere dedicati alla sindacazione prima della
prescrizione, venne decretato che nel giorno susseguente il
giro tra le Quarantie, i Sindici venissero eletti subito,
previo giuramento degli stessi di risiedere almeno il
pomeriggio nel loro ufficio, esclusi i giorni in cui si
riuniva il Senato; veniva parimenti esclusa la mattinata per
non impedire lo svolgimento degli affari che spettavano agli
Avogadori de Comun.
Nel 1515 il Maggior Consiglio decretò che per meglio
puntualizzare e regolare l'attività inquisitoria della
magistratura il termine di quattro mesi in cui iniziava e si
concludeva normalmente l'ufficio dei Sindici, fosse da allora
prolungato fino a otto, ciò per evitare che la brevità del
tempo concesso recasse danno alla definizione dei processi
pendenti; inoltre sempre a tenore dello stesso decreto si
concesse ai Sindici il diritto di intromissione su
tutti gli atti ed i giudizi eseguiti dai ministri contro le
prescrizioni delle leggi, non solo, ma sottoposti alla stessa
autorità vennero ricondotti anche gli stessi membri della
Quarantia al Criminal, i collegi delegati alla giustizia
civile e le altre magistrature giudicanti; infine ricadde
sotto la piena giurisdizione dei Sindici la disamina di tutti
gli atti eseguiti dai tribunali prima della sentenza.
Venne ribadita l'esclusione della competenza dei Sindici su
reati di falso, per il quale intervenivano invece gli
Avogadori de Comun.
Al citato decreto, seguì nel 1516 una Parte di importanza
fondamentale che riformò profondamente il sistema della scelta
dei ministri: ai Sindici, cui già competeva la sorveglianza,
venne delegato il compito di fissare nuovamente le tariffe dei
compensi spettanti alle diverse categorie di impiegati,
sollecitando una più pronta repressione degli abusi da questi
compiuti a danno dei cittadini.
Il Maggior Consiglio ordinò inoltre che tutte le Notarie,
Scrivanerie, Coaudiotorie e le Masserie
degli uffici di San Marco e Rialto, dovessero essere assegnate
esclusivamente per concorso e solo a cittadini originari di
Venezia, per la durata d'incarico non superiore ai quattro
anni.
Era compito del Collegio dei XX Savi del corpo del Senato
scegliere dal numero degli aspiranti almeno dieci, uno solo
dei quali veniva poi destinato a ricoprire il posto vacante,
dopo l'approvazione da parte della Quarantia al Criminal,
nonchè il giuramento fatto nelle mani dell'Avogador de
Comun.
La contumacia che veniva applicata una volta scaduti
d'incarico si doveva intendere di un anno prima di poter
essere candidato nuovamente ad un posto di ministro e di
quattro anni prima di poter essere riammessi al medesimo
ufficio.
Da questa disposizione vennero giustamente esentati i ministri
serventi negli uffici degli Avogadori de Comun, degli
Auditori alle Sentenze, degli Ufficiali alla Camera
d'Imprestiti e dei Camerlenghi de Comun, per i
quali si abbisognava di personale avente lunga esperienza.
Alla ballottazione in Quarantia al Criminal non poteva venir
ammesso nessun candidato Notaio che prima non fosse stato
esaminato dal Cancellier Grando assieme ai
Cancellieri Inferiori, i quali tutti assieme dovevano
attestare la sufficiente preparazione con atto scritto,
sigillato e più tardi letto ai Consiglieri Inferiori,
che di questa commissione vennero delegati in qualità di
presidenti.
Competenze.

Nonostante l'estrema oculatezza e pignoleria tecnica del
provvedimento, dopo breve tempo la corruzione e gli episodi di
malversazione non tardarono a riemergere, sicchè ancora nel 1525
il Maggior Consiglio fu costretto a mettere mano ad una nuova
riforma della magistratura dei Sindici, onde renderla più
preparata al malcostume dilagante che tanto discredito gettava
sulla pubblica amministrazione.
Venne allora rilevato il fatto che siccome i Sindici erano anche
membri della Quarantia al Criminal, essi risultavano con essa
occupati tutti i giorni che questo consiglio partecipava ai
lavori del Senato, trascurando in questo modo il delicatissimo
ufficio al quale erano preposti.
La
riforma stabilì innanzitutto la riduzione del numero dei Sindici
da sei a tre mebri, con l'incarico di sedere la mattina a San
Marco e il pomeriggio a Rialto, la durata della carica venne
confermata in otto 8 mesi, i Sindici dovevano essere eletti lo
stesso giorno dell'effettuazione del giro tra Quarantie e
quindi decadere al rinnovarsi dello stesso.
Con l'occasione venne confermata l'autorità d'inquisizione sopra
tutti i ministri, con eccezione però di quelli che servivano
nell'ufficio del Sopragastaldo per i quali, prima d'intervenire,
doveva essere chiesto il permesso al Doge.
Nel 1531 la Quarantia al Criminal, allo scopo di rendere più
spedite le procedure, decretò che fosse sufficiente il parere
favorevole di due membri per incriminare, fermo restando però il
diritto d'appello per l'accusato da presentarsi all'Avogaria
de Comun.
Alla luce dei provvedimenti sopra esposti, risulta come la
continuità dell'ufficio fosse stata in qualche modo
salvaguardata anche se quasi subito si delineò un nuovo
problema: la Quarantia al Criminal (dal corpo della quale si
continuavano a togliere i tre Sindici) veniva così a perdere
tre suoi membri effettivi, impegnati ora a tempo pieno in altra
attività.
Questo è infatti il periodo nel quale i Sindici, pur se ancora
legati alla Quarantia, iniziano ad assumere un ruolo del tutto
autonomo, specialmente quando alla loro giurisdizione vennero
associate anche le competenze di un altro ufficio, quello
degli Estraordinari di San Marco e Rialto, i quali avevano
il compito di supplire nei collegi dove mancasse il giudice per
impotenza legale o fisica, supplenza che essi esercitavano non
solo nelle varie magistrature, ma anche nei consigli delle tre
Quarantie.
Sarà finalmente nel corso del 1545 che il Maggior Consiglio
arrivò a stabilire quella completa autonomia dell'ufficio che la
consuetudine peraltro già da tempo pretendeva, decretando che i
candidati a Sindici venissero scelti al suo interno, con la
formazione di quattro Mani di lezionari (commissioni
d'elettori) e con elezione da considerarsi d'ora in poi
perpetua.
Così stabilizzata, la magistratura riunì in sè le funzioni della
sindacazione e quella di giudice estraordinario,
con l'aggiunta che questi magistrati potessero validamente
supplire anche negli uffici degli Auditori Vecchi, degli
Ufficiali al Cattaver, dei Giudici del Piovego,
mentre la sede dell'ufficio venne definitivamente fissata a San
Marco.
Ancora nel 1655, il Maggior Consiglio confermava ai Sindici il
diritto di fissare le tariffe di tutti gli uffici e stabilire
anche la proporzione delle utilità di competenza, previa
naturalmente la conferma della Quarantia al Criminal; venivano
inoltre assoggettate ai Sindici anche le tariffe di quelle
magistrature che avessero, precedentemente a questo decreto, la
libertà di stabilirle in autonomia per i propri ministri.
La
durata delle tariffe s'intese per dieci anni, senza possibilità
per alcuna autorità di poter intervenire per modificarle.
Dignità politica.

L'ufficio era designato dalla Quarantia al Criminal.
Bibliografia essenziale.

SANUDO : "Cronachetta"
pag.181 e pag.214
SANDI
: "Storia di Venezia..." tomo VI pag.
FERRO
: "Dizionario di diritto..." tomo 10°, pag.52
ROMANIN :
"Storia documentata di..." tomo VIII, pag. 239