organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consejo del Pregadi

o Senato

COMPETENZE ISTITUZIONALI

 

premessa.

la funzione distributiva.

la competenza legislativa.

la competenza esecutiva

le magistrature senatorie.

      la categoria "aperte".

      la categoria "privilegiate".

      la categoria "semplicemente serrate".

      la categoria "serrate"

      la categoria "serrate già sopranumerarie".

conclusione.

 

Premessa.

La vastità delle competenze di carattere politico, tipiche di un organo di Governo quale era il Senato che vennero delegate dal Mazor Consejo al Senato, possono essere suddivise in tre grandi gruppi:

  • la competenza sulle elezioni per le cariche pubbliche,

  • la competenza legislativa,

  • la competenza nell'attività di governo.

 

La funzione distributiva.

Poiché la facoltà distributiva apparteneva al Mazor Consejo, in questo campo la competenza del Senato contemplava due possibilità di intervento: la forma diretta, con l’elezione di cariche di sua stretta competenza, oppure la forma indiretta, mediante cui il Senato conservò sempre una forte capacità di ingerenza nelle elezioni dove, a norma di legge, non poteva intervenire.

Per via diretta il Senato eleggeva:

  • gli Ambasciatori in Roma, Spagna, Austria, Inghilterra e Savoia;

  • i Residenti con sede a Milano, a Mantova, a Firenze, a Napoli, in Svizzera, ad Aleppo, al Cairo;

  • alcuni Provedadori di importanti Reggimenti: Cividale, Palmanova, l’isola di Corfù, l’isola di Zante, Dalmazia, l’isola di Cefalonia e la piazzaforte di Suda nell’isola di Creta;

  • i professori per le cattedre dell'Università di Padova e degli istituti d'istruzione in Venezia;

  •  i propri Segretari e quelli serventi in Consejo dei Diese;

  • il Patriarca di Venezia e i Vescovi ed i prelati dei luoghi sudditi;

  • i Colonnelli, i Governatori dell'esercito, i Condottieri

  • Provveditori, Inquisitori, Soprintendenti e Sindici con carattere straordinario.

Oltre a queste, ogni altra elezione era preclusa al Senato, con la sola esclusione riguardo le commissioni di Savi denominate straordinarie, che venivano elette per fronteggiare improvvisi problemi di natura politica, finanziaria o costituzionale, che per loro natura richiedevano una rapida risposta da parte dello Stato.

 

Per via indiretta il Senato aveva la possibilità di influire enormemente l'esito finale di alcune elezioni che erano in realtà di competenza del Mazor Consejo. Ciò poteva avvenire perché, per alcune cariche, al Senato era riconosciuta la facoltà di poter presentare il proprio scrutinio, il quale, scelto e presentato da un così importante ed autorevole consesso, finiva spesso per attrarre la preferenza della maggioranza dei nobilomeni, risultando spesso l'eletto.

Questa ingerenza, che nel breve volgere di poco tempo divenne una generale consuetudine, talché lo scrutinio era presentato in qualunque elezione, suscitò lo scontento del Mazor Consejo che, infatti, attraverso la successiva approvazione di alcuni decreti iniziò ad individuare con chiarezza quali fossero le cariche dove lo scrutinio poteva essere presentato. D’altro canto, probabilmente conscio egli stesso di avere troppo oltrepassato i limiti della propria competenza, fu proprio il Senato che nel corso del 1514 stabilì a larga maggioranza che le elezioni riguardanti la magistratura dei Patroni all'Arsenal dovesse avvenire esclusivamente in Mazor Consejo per quattro Mani di Lezionari.

Successivamente a questa prima puntualizzazione, il Senato accolse di buon grado la generalizzazione che il Mazor Consejo non tardò ad applicare alla Parte approvata, dichiarando definitivamente inammissibile la presenza dello scrutinio del Senato per le elezioni che si eseguivano in consiglio sovrano per quattro Mani di Lezionari.

Il generale buon senso volle però stabilite alcune eccezioni a questa regola, prevedendo il mantenimento dello scrutinio del Senato per le nomine riguardanti la carica di: Consigliere ducale, Procurator de San Marco, Avogador de Comun, Censore, Capitano General da Mar, Capitano del Golfo, Capitano delle galee bastarde, Rettor di Verona, Rettor di Padova, Rettor di Vicenza, Rettor di Brescia, Rettor di Bergamo, Rettor di Cremona.

 

La competenza legislativa.

Questa costituiva l'altra importante attribuzione delegata al Senato. Per facilitare maggiormente l’inquadramento di tale potestà, a sua volta essa è stata suddivisa in due sottogruppi tra loro distinti: la facoltà preconsultiva e quella deliberativa.

 

La facoltà preconsultiva:

attraverso il progressivo ampliamento, spesso unilaterale, di questa prerogativa e mediante la successiva gestione delle deleghe che così ottenne, il Senato arrivò a conquistare una posizione di forte predominio sull’intera produzione legislativa dello Stato, e anzi, fino a quando il Pien Collegio non ne assorbì in parte le competenze, questo Consiglio si spinse ad invadere anche quei settori dove la legge non aveva mai previsto il suo intervento. A questo proposito, tali arbitrarie ingerenze, pur odiose agli occhi del Mazor Consejo, derivarono principalmente dal fatto che proprio la consuetudine pervenne ad affidare alla competenza del Senato la discussione preliminare su ogni progetto di legge, che, una volta dallo stesso approvato, veniva poi trasmesso al Mazor Consejo per una ratifica che sempre più spesso si rivelerà una semplice presa d'atto di direttive già operanti e che assai difficilmente, per scarsa competenza o per scarsa cognizione del problema, l'assemblea sovrana avrebbe potuto modificare.

 

La facoltà deliberativa:

Assai più importante della facoltà preconsultiva era però quella deliberativa, riconosciuta al Senato in quanto organo centrale di governo ed al quale il patriziato veneziano delegò volentieri la trattazione di quelle materie pubbliche aventi bisogno di speciale riservatezza, condizione che ben difficilmente sarebbe stato possibile applicare in Mazor Consejo, dato l’ampio numero di nobilomeni che partecipavano alle sue riunioni.

Fu così che, attraverso le numerose funzioni delegategli nel corso della sua esistenza, il Senato ottenne la piena autonomia su tutte le materie riguardanti in modo particolare il commercio e la navigazione, correlata sin dal 1300 anche dalla gestione diretta di tutte le vertenze e le controversie diplomatiche che insorgessero tra la Repubblica e gli altri Stati.

Con estrema cautela, perciò per lentissima consuetudine, nel corso del tempo al Senato vennero affidate le cure di sempre nuove materie inerenti ai più disparati settori della pubblica amministrazione, arrivando a trasformare questo primario organo costituzionale in quello che i contemporanei definirono il cuore ed il cervello dello stato veneto.

Fra le numerose leggi di delega, una tra quelle considerabili fondamentali è sicuramente il decreto approvato nel corso del 1467, con cui venne stabilito che al Senato spettava di deliberare in tutte le materie che competevano alle seguenti magistrature:

  • Governatori dei Denari,

  • Provedadori a le Biave,

  • Provedadori a l'Arsenal,

  • Provedadori a l'Armar.

Erano queste le materie nelle quali, in quell’epoca, maggiormente si disponeva del pubblico denaro ed in effetti l'importanza di questa Parte va ricercata nel fatto che ora veniva definitivamente sancito ciò che per consuetudine era stato da tempo assimilato: la competenza e l’autorità politica sul bilancio dello Stato.

Infatti, oltre a riconfermare, a scanso di equivoci, la preminenza del Senato in politica estera, questa Parte sancì anche la competenza del Senato sulle deliberazioni riguardanti la gestione della Zecca, sul regime monetario ed in generale su tutta la legislazione economica e commerciale, (con l’importante eccezione riguardante lo sfruttamento dei boschi e delle miniere, materie che rimasero sempre di esclusiva competenza del Consejo dei Diese). Veniva riconfermata la competenza diretta del Senato in materia di sanità pubblica, di regolamentazione delle acque, di fortezze ed eserciti, della cura dei rapporti diplomatici tra la Repubblica e la Santa Sede.

In pratica, una larga parte dell’organismo amministrativo dello Stato venne così a trovarsi ricondotta sotto la diretta tutela del Senato il quale, per fare in modo che le proprie direttive fossero assimilate ed applicate con sollecitudine, si serviva a sua volta del supporto operativo costituito dalle magistrature senatorie, vere e proprie commissioni esecutive, sovrastanti con pieni poteri la burocrazia ordinaria.

Diversamente da quanto si potrebbe essere indotti a credere, il Senato, interprete fedele e sollecito dello spirito politico veneziano, venne sempre sostenuto con grande coerenza dal Mazor Consejo, anche e specialmente quando l'insolito esorbitare di altri Consigli, ritenuti minori, parve intaccarne il grande prestigio.

Seppure volontariamente spogliatosi di molte delle originarie attribuzioni, non va mai dimenticato che il Mazor Consejo continuò sempre a rappresentare l'arbitro assoluto di tutta l'organizzazione dello Stato, el paròn de la Republica, ed ufficialmente in ogni e qualsiasi argomento a quest'assemblea competeva l'ultima parola.


Per avere un quadro più esatto dell'espansione che subì la competenza del Senato, di seguito sono riportate alcune fra le più importanti deleghe che, anno dopo anno, entrarono nella sfera d'influenza di questo importante Consiglio. Alcune di queste erano prerogative che il Mazor Consejo aveva inizialmente assegnato alla competenza della Quarantia, in seguito assorbite dal Consejo dei Diese, fino alla definitiva assunzione da parte del Senato.

  • nel 1282, rivedere il capitolare dei Consiglieri Ducali;

  • nel 1289, regolamentare la materia riguardante l'importazione e l'esportazione del sale;

  • nel 1331, delegata l'autorità di sovrintendere e regolare tutto il regime monetario dello Stato;

  • nel 1318, correggere le commesse per i nobili, i castellani e i consiglieri di Modone e Corone, disporre la vigilanza sulle fortezze di Napoli di Romania, Pola, Treviso, Rimini;

  • nel 1348, adoperarsi per ripopolare Venezia subito dopo l'epidemia di peste;

  •  nel 1323, le concessioni di cittadinanza per privilegio;

  • nel 1324, la stesura delle lettere ufficiali da inviare al Papa;

  • nel 1327, decidere sulle controversie per rappresaglie eseguite da stranieri su navi veneziane;

  • nel 1363, la formazione di alleanze, stipule di pace, dichiarazioni di guerra, ingaggio di truppe e capitani, l'armamento di flotte;

  •  nel 1381, inviare propri Inquisitori ad ispezionare le leve armate nei dominii;

  • nel 1389, istituire i dazi in Terra Ferma;

  • nel 1412, sorvegliare gli ordini ecclesiastici ed i beni da questi amministrati;

  • nel 1416, vigilare sulla Zecca e sul buon conio della moneta;

  • nel 1417, studiare sistemi per i recupero dei crediti pubblici, imporre oneri ed imposte;

  • nel 1429, riformare il sistema degli appelli in giudizio;

  • nel 1432, spedire propri Inquisitori in Terra Ferma per controllare l'operato dei Rettori veneziani;

  •  nel 1435, provvedere e sovrintendere alle fortezze pubbliche di Orzinuovi, Palazzolo, Martinengo;

  • nel 1443, sorvegliare la gestione della Camera degli Imprestiti;

  • nel 1486, emettere i bandi contro i criminali per la loro espulsione dallo Stato;

  • nel 1583, vigilare sulla provvisione di denaro e sui depositi fatti dai privati in Zecca.

La grande competenza e la sofisticata specializzazione, la pragmatica lungimiranza nell'assolvimento delle delicatissime funzioni ad esso assegnate, fecero dire al figlio di Papa Borgia, meglio conosciuto come il Valentino, che il Senato della Repubblica di Venezia era sicuramente la più bella testa d'Europa.

 

La competenza esecutiva.

Poiché il Senato non volle mai considerarsi un'assemblea puramente legislativa, esso si adoperò continuamente per mantenere la posizione di vertice nei riguardi di tutti gli organismi di governo della Repubblica, assieme al diritto di nominare le tre Mani che formavano la Consulta dei Savi del Collegio, esso mantenne salda anche la facoltà di poter eleggere speciali commissioni straordinarie per affrontare particolari ed urgenti necessità dello Stato.

Il Senato aveva infatti intuito molto presto la necessità di doversi dotare anch’esso, come il Mazor Consejo, di una sorta di consiglio minore, che riassumendo nelle sue mani la facoltà esecutiva agisse da centro propulsore che interpretasse fedelmente le decisioni assunte. A tale scopo venne istituita appunto la  Consulta dei Savi, nondimeno si avvertì però anche il pericolo che poteva sorgere dall'affidare a questo ristretto organo anche la supervisione sull'attività svolta dalle commissioni straordinarie.

Il primo, in chiave oligarchica, per il fatto che la Consulta dei Savi avrebbe dovuto istituire una propria categoria di Ufficiali, da utilizzare per la pratica gestione dell'attività di controllo, ulteriormente accrescendo il potere di un organo già troppo ristretto.  

Il secondo svantaggio, invece, stava nel fatto che arrivare ad alienare dalla propria competenza il controllo e la supervisione degli uffici esecutivi avrebbe finito col privare del tutto il Senato di una funzione tanto rilevante da giustificare in larga parte la sua stessa esistenza: essere il Governo della Repubblica.

Ecco il motivo per cui, istituita la Consulta dei Savi e soddisfatta in modo eccellente la necessità di avere a disposizione una commissione con ampie facoltà preconsultive, nello stesso tempo però avendo in animo di mantenere saldamente in mano il contatto diretto con la gestione delle deleghe, il Senato si avviò a lentamente trasformare le numerose commissioni straordinarie in uffici aventi dignità di magistratura senatoria, imponendo che non vi potesse essere eletto, per nessun motivo, chi già non vantasse la dignità di senatore della Repubblica.

Alla fine del processo, il numero complessivo delle magistrature senatorie risultò elevato e le competenze assegnate in modo spezzettato ed eterogeno. Tuttavia arrivare a considerare questa parte della pubblica amministrazione come un’illogica e cofusionaria distribuzione di compiti amministrativi farebbe perdere di vista l’estrema importanza della funzione antioligarchica svolta dalla voluta complessità del sistema, che non permetteva mai che ad una singola magistratura venisse lasciato l'arbitrio di gestire tutto intero un qualsiasi ramo amministrativo. Frazionando invece le competenze fra molte magistrature si otteneva l'importante scopo che per trattare affari pubblici di una certa levatura politica, più magistrature dovessero lavorare a stretto contatto, subendo ma anche di conseguenza esercitando, un assiduo controllo per modo che nessuno travalicasse i limiti imposti dalle leggi alle proprie competenze.

Nulla quindi fu il prodotto della capricciosa volontà dei legislatori, ma al contrario ci si trova nuovamente di fronte all'osservazione quasi maniacale di quel criterio generale antioligarchico che qui, come in altri settori, sarà applicato con estrema coerenza, spesso fino all'assurdo.

Una mera distinta degli uffici delegati dal Senato al maneggio di aliquote di pubblici affari, non sarebbe in grado di svelare a sufficienza il fine intuito politico del patriziato veneziano, al quale non sfuggì certo la possibilità che, cumulando i senatori più di un incarico, alcuni tra loro, magari in malafede, escogitassero così la possibilità di eludere la complessità del sistema. Sebbene al riguardo sempre si ricercò il giusto equilibrio, fu solamente verso i suoi anni finali che la Repubblica diede un assetto definitivo a tutta la problematica e lo fece appunto in piena decadenza, ad affermare ancora una volta quanto, seppure infiacchita, fosse vigile la volontà antioligarchica della classe al potere.

Ricoprendo il ruolo di organi delegati di governo, esse sovrastavano la burocrazia ordinaria nominata dal Mazor Consejo, costituita dalla Cancelleria Ducale, composta esclusivamente da elementi di estrazione borghese.

 

Le magistrature senatorie.

Istituite in parte lungo il corso del XVI secolo, molte furono nominate anche nel corso del XVII e nel XVIII secolo.

Come già é stato detto, se le magistrature senatorie avevano volutamente assegnate competenze frammentate, è anche vero che in riguardo ad alcuni reali problemi di organizzazione non fu mai possibile arrivare ad una definitiva soluzione, con ciò incrementando, dove non ve ne era davvero alcun bisogno, una situazione di confusione amministrativa già latente.

Il primo nodo era costituito da una endemica discontinuità nella gestione delle cariche, ciò era però una colpa del Senato, che infatti spostava in continuazione i titolari da un ufficio all'altro, anche per più di una volta nel breve volgere di pochi mesi. D’altronde però come poteva l'assemblea rinunciare al principio fondamentale volto a ricercare sempre l’uomo giusto al posto giusto?

Il secondo problema era rappresentato dal fatto che spesso i senatori accumulavano di proposito più di una carica contemporaneamente, col deleterio risultato che le meno importanti tra quelle sostenute finivano per essere trascurate. Tuttavia, per un senatore accumulare le cariche significava prima di tutto poter contare su maggiori introiti, necessari a lenire la spesa non indifferente che imponeva la carica istituzionale, il cui sfarzo a maggior gloria dello Stato non era compensato da alcun sostegno pubblico.

Erano problemi di non facile risoluzione, anche se la necessità prioritaria di mantenere in buon ordine ed in efficienza tutto il sistema delle magistrature senatorie, portò il Senato a tentare ripetutamente, con la promulgazione di specifiche Parti, di dare una regolamentazione alla materia, che tuttavia venne raggiunta solo ad un passo dalla fine della Repubblica.


Un primo tentativo si ebbe con la Parte approvata il giorno 1 luglio 1553, con cui si stabilì che le magistrature senatorie dalle quali non si potesse essere tolti se non trascorso completamente il termine dell'incarico, fossero da ora definite chiuse, le restanti invece denominate aperte. Nelle magistrature senatorie chiuse vennero inseriti i seguenti uffici: Provveditori all'Armar, Provveditori all'Arsenal,  Provveditori alle Fortezze,  Riformatori allo Studio di Padova,  Savi alle Acque,  Savi alla Mercanzia.

Una Parte approvata il 25 luglio 1593, riconfermando quanto disposto dalla precedente, estese però la definizione di chiuse anche alle seguenti magistrature: Conservatore del Deposito, Provveditori in Zecca, Deputato alle Biave,  Sopraprovveditori alle Pompe,  Provveditori all'Artiglieria,  Provveditori sopra Beni Inculti,  Revisori alle Entrate Pubbliche,  Regolatori sopra la Scrittura,  Provveditori sopra Monti,  Provveditori sopra Confini,  Provveditori sopra Feudi,  Provveditori alla Giustizia Vecchia.


Lo scopo prefissato ancora non era stato però raggiunto, e la Parte del 7 dicembre 1625 riorganizzò nuovamente gli elenchi delle chiuse e delle aperte.

Nelle chiuse (dette anche serrate) furono compresi: Provveditori in Zecca, Provveditori all'Arsenal,  Provveditori alla Giustizia Vecchia, Sopraprovveditori alle Biave,  Sopraprovveditori alle Pompe,  Savi alle Acque,  Savi alla Mercanzia,   Conservatore del Deposito,  Revisori e Regolatori alla Scrittura,  Presidenti all'Esazione del Denaro Pubblico,  Esecutori alle Deliberazioni del Senato,  Revisori e Regolatori ai Dazi.

Nelle aperte vennero invece inseriti: Provveditori sopra Monti, Provveditori alle Beccarie,  Provveditori all'Affrancazione dei Monti Nuovi e del Sussidio,  Provveditori sopra Olii,  Provveditori sopra Beni Comunali, Sopraprovveditori alle Legne,  Savi all'Eresia,  Revisori e Regolatori alle Entrate,  Scansadori alle Spese superflue.

In un'ulteriore categoria, non specificata, oltre alle magistrature straordinarie eventualmente istituite, furono iscritti: Soprintendenti alle Decime del Clero,  Deputato al Banco‑giro,  Provveditori sopra Negozi dei Mercanti di Torino,  Riformatori allo Studio di Padova,  Provveditori al Monte Vecchio,  Esecutori all'Affrancazione dei Monti, Provveditori sopra Denari,  Provveditori sopra il pacifico Stato della Città. Fu inoltre disposto che da qui fosse consentito togliere il senatore ma solo per essere assegnato ad un ufficio compreso tra quelli chiusi, dai quali a loro volta era lecito togliere in ogni momento sia i Savi Grandi che i Savi de Terra Ferma. Fece la sua prima apparizione anche una norma molto importante, secondo cui a nessun senatore era consentito sostenere più di due uffici contemporaneamente.


Nonostante tutto però continuarono come prima le sostituzioni dei titolari delle magistrature, che oltretuto venivano tolti indifferentemente sia dalle chiuse che dalle aperte; neppure diminuirono gli accumuli delle cariche da parte dei senatori. L'evidente difficoltà ad estirpare tali consuetudini impensierì anche il Mazor Consejo, che intervenne a regolare la materia seppure fosse di competenza del Senato. La Parte approvata il 22 marzo 1648 suddivise le magistrature senatorie in tre categorie.

Nelle serrate furono inseriti: Presidenti all'Esazione del Denaro, Provveditori in Zecca,  Sopraprovveditori alle Biave, Provveditori all'Arsenal,  Provveditori alla Giustizia Vecchia,  Sopraprovveditori alle Pompe,  Savi alla Mercanzia,  Esecutori alle Deliberazioni del Senato,  Revisori e Regolatori ai Dazi, Conservatore del Deposito,  Revisori e Regolatori alla Scrittura,  Depositario in Zecca, Provveditori all'Artiglieria,  Conservatori alle Leggi,  Provveditori all'Armar,  Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova,  Provveditori alle Beccarie,  Provveditori sopra Beni Inculti,  Provveditori sopra Feudi,  Scansadori alle Spese superflue.

In una categoria in subordine vennero inseriti: Esecutori contro la Bestemmia, Provveditori sopra Monasteri, Provveditori alle Legne; con la possibilità di poter togliere da ogni altra carica i titolari di questi uffici. Fu istituita per la prima volta la categoria delle magistrature sopranumerarie, nella quale furono inseriti tutti quegli uffici che, per la loro minore importanza, non avevano necessità di ridursi con elevata frequenza durante il mese. Contemporaneamente ogni senatore poteva da ora accompagnare ad un ufficio serrato non più di un ufficio sopranumerario.

Il sistema degli uffici serrati contribuì certamente a distribuire incarichi di un certo rilievo entro un numero più vasto di senatori; non altrettanto però accadde per le magistrature sopranumerarie, le quali continuarono invece ad essere illegalmente accumulate oltre il limite legalmente consentito.


La Parte del 9 dicembre 1674, riconfermando quanto disposto dalla precedente, ampliò ulteriormente la categoria degli uffici serrati, includendovi: Savi alle Acque, Esecutori alla Bestemmia,  Provveditori sopra i Monasteri,  Provveditori alla Sanità,  Provveditori sopra i Beni Comunali,  Provveditori ai Prò in Zecca,  Provveditori agli Ori e Argenti in Zecca,  Provveditori sopra Denari,  Provveditori sopra Olii,  Provveditori alla Milizia da Mar,  Ufficiali in Zecca,  Provveditori alle Fortezze,  Deputati alla Provvisione del Denaro, Revisori e Regolatori alle Entrate Pubbliche,  Depositario del Banco‑giro.

Nelle sopranumerarie vennero inclusi: Soprintendenti alle Decime del Clero, Savi all'Eresia, Riformatori allo Studio di Padova, Aggiunti al Collegio alle Pompe,  Sopraprovveditori alle Legne,  Provveditori sopra Ospedali,  Provveditori sopra Ori e Monete,  Provveditori alla Fabbrica della Chiesa della Salute, Depositario al Sommario delle Leggi.

Con una Parte approvata il 4 luglio 1677, il Senato ritenne opportuno stabilire che i componenti delle magistrature dei Provveditori alla Sanità, Savi alle Acque, Esecutori alla Bestemmia e Provveditori sopra Monasteri, potessero essere tolti da ogni altro ufficio, anche serrato, ma rimanendo poi chiusi fino al compimento dell'incarico. Con un decreto del 4 gennaio 1682, tale disposizione fu estesa anche a favore della magistratura dei Sopraprovveditori alle Pompe.


Dopo una pausa di quasi sessant’anni, durante la quale molto probabilmente le cose non migliorarono nella direzione auspicata, la Parte approvata il 22 aprile 1731 rivoluzionò ancora una volta l'assegnazione degli uffici alle diverse categorie:

Nelle serrate, vennero inclusi: Provveditori alla Sanità, Deputati ed Aggiunti ai Provveditori al Denaro, Savi alle Acque, Inquisitori agli Ebrei,  Provveditori all'Adige, i titolari di queste magistrature potevano essere tolti da ogni altro ufficio rimanendo poi chiusi fino al compimento dell'incarico. Esecutori contro la Bestemmia, Provveditori sopra Monasteri, Provveditori all'Arsenal, Provveditori alle Fortezze,  Provveditori all'Armar,  Provveditori alla Giustizia Vecchia, Sopraprovveditori alle Pompe,  Sopraprovveditori alle Biave,  Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova,  Provveditori alle Beccarie,  Provveditori alla Milizia da Mar,  Provveditori ai Beni Inculti,  Provveditori agli Olii,  Provveditori sopra Denari,  Provveditori in Zecca,  Provveditori agli Ori e Argenti,  Provveditori al Pagamento dei Prò,  Provveditori sopra Feudi,  Provveditori all'Artiglieria,  Regolatori alla Scrittura,  Depositario in Zecca,  Depositario del Banco‑giro,  Conservatore del Deposito,  Revisori e Regolatori alle Entrate, Esecutori alle deliberazioni del Senato,  Scansadori alle Spese superflue,  Revisori e Regolatori sopra Dazi,  Presidenti all'Esazione del Denaro.

Nelle aperte vennero inseriti: Conservatori alle Leggi,  Provveditori Ori e Monete,  Provveditori agli Ospedali,  Provveditori ai Beni Comunali,  Aggiunti ai Riformatori dello Studio di Padova,  Aggiunti alla Sanità,  Aggiunti ai Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche,  Provveditori alle Galee dei Condannati, Sopraprovveditori alle Legne,  Soprintendenti alle Decime del Clero,  Savi all'Eresia,  Sette Nobili del Collegio alle Pompe,  Aggiunti ai Provveditori agli Ori e Argenti.

Nelle sopranumerarie furono inseriti: Inquisitori sopra Oro e Monete, Aggiunto ai Provveditori all'Adige, Deputati Stimadori della Materia delle Monete.

La Parte introdusse per la prima volta la categoria delle privilegiate, nella quale vennero incluse le magistrature che potevano essere cumulate con un’altra carica, anche in deroga alla norma che imponeva non più di due uffici per lo stesso senatore (uno chiuso e l'altro scelto tra un sopranumerario oppure un aperto). Ne vennero inclusi: Riformatori allo Studio di Padova, Soprintendenti al Sommario delle Leggi, Provveditore alla Camera dei Confini, Bibliotecario della Biblioteca pubblica. Entro questa categoria sarebbero state comprese anche le eventuali cariche straordinarie.

Infine, ribadendo nuovamente l'assoluta proibizione nell'accumulo delle cariche, la Parte intervenne per tentare di sanare anche una nuova e curiosa consuetudine che si era rapidamente diffusa tra i senatori: considerare un ufficio serrato l'equivalente di due aperti.


La Parte del 17 gennaio 1775, confermando come sempre quanto disposto dalla precedente, dispose la cancellazione degli Inquisitori agli Ebrei dalla categoria delle chiuse, inserendo in sua vece le magistrature dei Revisori e Regolatori alle Entrate e dei Revisori e Regolatori alla Scrittura.

Fu inoltre stabilito che tutte magistrature straordinarie venissero da questo momento aggregate non più tra le privilegiate ma tra le sopranumerarie, ivi compresa l'incompatibilità per l'accoppiamento con uffici serrati.

 


La proficua produzione legislativa non solo denunciava una continua incertezza nell’individuare l’esatta compilazione delle categorie, ma anche il poco successo conseguito nel rintuzzare i tentativi dei senatori di aggirare le regole stabilite. Oltre alle Parti brevemente sopra esaminate, altre ancora ne intervennero, ma quasi sempre per spostare le magistrature da una categoria all'altra, finché si addivenne infine alla Parte del 13 settembre 1786 la quale oltre a rimaneggiare nuovamente la precedente suddivisione,  instaurò anche un coordinamento più preciso tra le cinque categorie di uffici che furono individuate come segue:

  • magistrature “Aperte”,

  • magistrature “Semplicemente Serrate”

  • magistrature “Serrate”,

  • magistrature “Serrate già Sopranumerarie”,

  • magistrature “Privilegiate”.

 

Le magistrature “Aperte”.

La categoria meno importante fra le magistrature senatorie, da questi uffici si potevano togliere i candidati per l'elezione a qualsiasi altro incarico, anche in deroga al principio che il termine di scadenza fosse spirato o meno. Potevano essere cumulate con qualunque altro ufficio.

 

 

 

Le magistrature "Privilegiate".

A questa categoria di uffici si poteva accedere solo se tolti da magistrature aperte e, come queste, anche le privilegiate erano cumulabili con quelle di ogni altra categoria.

 

Riformatori allo Studio di Padova

Soprintendenti al sommario delle leggi

Deputato alla Camera dei Confini

Bibliotecario della Biblioteca pubblica

 

Le magistrature “Semplicemente Serrate”.

Da questi uffici non si poteva essere tolti per essere destinati ad un nuovo incarico, se non quando compiuto il mandato. Il senatore che sosteneva una di queste magistrature poteva cumularla solo con un ufficio aperto o  con un uffici privilegiato.

 

provedadori a l'Armar (Signori sora l'Armar)
provedadori a l'Arsenal
provedadori sora l'Artiglieria
depositario del Banco Giro
provedadori sora le Beccharie
provedadori sora i Lochi Inculti del Dominio Nostro e sora l'acquadazion dei terreni che ne avessero bisogno
esecutori contra la Biastemia
soraprovedadori a le Biave
revisori ossia regolatori sora i Dacij
deputadi a l'Esazion dil Denaro Publico (provedadori ossia Presidenti sora le Vendede)
conservador del Deposito
provedadori sora Feudi
provedadori sora li denari di la Guera
inquisidori sora l'Università de li Hebrei

 provedadori a la Justitia Nova

soraprovedadori a la Justitia Nova

savi al Dazio di la Spina

provedadori a la Milizia da Mar

presidenti et aggionti a la Milizia da Mar

provedadori sora li Monasteri de le Monache
provedadori sora Olij
revisori ossia regolatori a la Scrittura
esecutori de le Deliberazioni del Senato
provedadori et revisori sora la scansation et regolation de le Spese Superflue
provedadori in Zecha
provedadori sora Ori et Argenti in Zecha
provedadori al pagamento dei Pro' in Zecha
depositario in Zecha

 

Le magistrature ”Serrate”.

A questi uffici potevano essere eletti i senatori che risultassero anche reggenti un incarico della categoria semplicemente serrate. Questi incarichi potevano essere cumulati solo con altro ufficio aperto o di tipo privilegiato.

 

Provedadori alla Sanità

Deputati alla Provvisione del Denaro

Aggiunti alla Provvisione del Denaro

Savi alle Acque

Provedadori all'Adige

Provedadori alla Giustizia vecia

Revisori e Regolatori alle Entrate

Cinque Savi alla Mercanzia

 

Le magistrature “Serrate già Sopranumerarie”.

Per essere eletto ad uno degli uffici di questa categoria, il senatore doveva essere tolto esclusivamente da uffici serrati oppure semplicemente serrati. L'incarico era cumulabile solo con altro ufficio aperto o privilegiato.

 

Inquisitori alle Apontadure

Inquisitori all'Arsenal

Inquisitore alle Arti

Inquisitori sopra Oro e Monete

Inquisitori ai Crediti pubblici

  Inquisitori sopra Dazi

Inquisitori ai Ruoli

Deputato alle Tariffe mercantili

 Deputato alle Valli Veronesi

Aggiunto ai Provedadori Sopra Monasteri

Censori

Deputati all'Ospedale della Pietà

 

 

 

Conclusione.

Non va tralasciato che tutti i senatori, qualunque carica essi ricoprissero, potevano in qualsiasi momento essere tolti per comporre un collegio straordinario, essendone esentati soltanto coloro che ricoprivano incarichi del tipo serrati già sopranumerari.

Inoltre, come già si è visto, seguendo una prassi abbastanza comune nel diritto pubblico veneziano, anche le disposizioni che furono dettate nell'ultima Parte approvata furono in seguito ulteriormente rimaneggiate a causa degli effetti di successivi decreti.

Il Mazor Consejo, ad esempio, intervenne in materia con Parte del 6 marzo 1789; il Senato da parte sua non mancò di ritoccare la questione  con Parte del 19 novembre 1790 (mediante cui elevò a due anni la durata dell'incarico dei Provedadori a l'Armar);  infine intervenne anche la Signoria, con una Terminazione datata 29 novembre 1790.

 


 

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